Nesso teleologico: quando si configura l’aggravante?

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Quando è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico? Per approfondimenti si consiglia il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 19613 del 15-02-2024

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Indice

1. La questione: configurabilità aggravante


Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato alla pena dì anni uno e mesi sei di reclusione ed E. 400,00 di multa, in ordine ai reati di furto (aggravato dal nesso teleologico) e di indebito utilizzo di carte di credito, riconoscendogli al contempo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen..
A sua volta, la Corte di Appello di Roma parzialmente riformava la sentenza di primo grado, ritenendo prevalenti le generiche sull’aggravante e rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed E. 300,00 di multa.
Orbene, avverso quest’ultima decisione la difesa dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva vizio di motivazione, in relazione all’art. 61, n. 2, cod. pen., sostenendo che non avrebbe potuto configurarsi il nesso teleologico tra reati in quanto l’imputato, solo dopo la commissione del furto, si accorgeva della presenza, all’interno del portafogli, della carta di debito e dei codici pin annotati sui foglietti e solo in quel momento programmava il reato previsto dall’art. 493-ter cod. pen.. Per approfondimenti si consiglia il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

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Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui «la circostanza aggravante del nesso teleologico può essere affermata se risulta che la volontà dell’agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-scopo e che quest’ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l’identificazione della sua fisionomia giuridica» (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009; Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la circostanza aggravante del nesso teleologico può essere affermata quando è evidente che, al momento in cui l’agente commette il reato-mezzo, la sua volontà sia effettivamente orientata alla realizzazione del reato-scopo, oltre ad essere altresì necessario che il reato-scopo sia stato rappresentato con chiarezza nella mente dell’agente, in modo tale da permettere almeno l’identificazione della sua natura giuridica.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questa aggravante comune..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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