Condotta negligente subappaltatore e responsabilità extracontrattuale

Allegati

La condotta negligente del subappaltatore non fa nascere la responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 1669 del codice civile.
riferimenti normativi: artt. 1669 c.c.; 1670 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 8647 del 02-04-2024

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Indice

1. La vicenda: il subappaltatore negligente


Un condominio conveniva davanti al Tribunale, due società, rispettivamente in qualità di committente-venditrice e di appaltatrice, per sentire accertare i vizi di costruzione del caseggiato ex articolo 1669 c.c., tali da menomare apprezzabilmente il suo normale godimento e da pregiudicarne la conservazione, incidendo sulla stabilità futura, con la conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni causati dai vizi denunciati e riscontrati o, in alternativa, alla loro eliminazione. In proposito, l’attore esponeva che l’immobile era stato realizzato da una delle società su commissione della società committente-venditrice, che ne aveva predisposto i progetti, i disegni costruttivi e le tavole, nonché le norme tecniche, i materiali, le forniture e gli impianti da impiegare ed installare; il caseggiato presentava difetti che interessavano le parti comuni condominiali e alcune proprietà esclusive, a causa delle gravi infiltrazioni di acqua piovana. La società venditrice chiamava in garanzia l’impresa assicuratrice, l’appaltatrice chiamava in regresso altra società, quale esecutrice in subappalto dei lavori inerenti all’immobile. Si costituivano in giudizio le terze chiamate, opponendosi all’accoglimento delle domande principali e alla richiesta di manleva. In particolare, la subappaltatrice eccepiva ritualmente la decadenza dell’appaltatrice dall’azione di regresso per la violazione del termine di 60 giorni stabilito per la comunicazione della denuncia, decorrente dal ricevimento della denuncia medesima da parte del condominio attore. Il Tribunale adito condannava le convenute, in solido, al pagamento, in favore del condominio istante, di una determinata somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dichiarando altresì l’appaltatrice tenuta a manlevare la società committente. Veniva accolta quindi l’eccezione di decadenza sollevata dalla subappaltatrice. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’appaltatrice al risarcimento dei danni e la subappaltatrice a tenere indenne la detta appaltatrice per gli importi da quest’ultima corrisposti in favore del condominio. In ogni caso la Corte d’appello riteneva che la comunicazione della denuncia di cui all’art. 1670 c.c. da parte dell’appaltatore, ai fini di potersi avvalere dell’azione di regresso, fosse superflua in esito all’asserito “riconoscimento” potenziale dei vizi in una transazione raggiunta tra l’appaltatrice e la stessa subappaltatrice.
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FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. La questione


Il giudice di merito può condannare direttamente il subappaltatore in favore del condominio?

3. La soluzione


Il Tribunale ha ritenuto la decisione di secondo grado condivisibile. Come hanno notato i giudici supremi, la riconducibilità dei vizi dell’opera autonomamente posta in essere dal subappaltatore ha costituito la condizione necessaria per l’accoglimento, nel merito, della pretesa di rivalsa dell’appaltatore. La Cassazione ha evidenziato come la decisione dei giudici di secondo grado si sia basata sull’accertamento dell’autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore, poiché, ove fosse stata verificata un’ingerenza così pregnante dell’appaltatore sul subappaltatore da averlo trasformato in mero esecutore di ordini, la responsabilità del subappaltatore chiamato in regresso avrebbe dovuto essere esclusa.

4. le riflessioni conclusive


La condotta negligente del subappaltatore non ingenera la responsabilità extracontrattuale, prevista dall’articolo 1669 c.c.: tale norma presuppone il rapporto diretto tra il committente e l’appaltatore, che è il solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell’edifici, rispetto all’azione proposta dal committente, salva la responsabilità ex articolo 2043 c.c. Pertanto, il giudice di merito non avrebbe potuto condannare direttamente il subappaltatore in favore del condominio, a causa dell’autonomia sostanziale dei due rapporti (Cass. civ., sez. II, 07/11/2023, n. 30952). In altre parole la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. civ., sez. II, 07/03/2024, n. 6161; Cass. civ., sez. II, 02/08/2011, n. 16917; Cass. civ., Sez. I, 11/11/2009, n. 23903; Cass. civ., Sez. II, 29/05/1999, n. 5237; Cass. civ., Sez. II, 11/08/1990, n. 8202).
L’impegno generico del subappaltatore di intervenire, prima che il condomino denunci i vizi, non esonera l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia, inoltrata dal committente, ai sensi dell’articolo 1670 c.c., perché l’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio (entro sessanta giorni) della denuncia da parte dell’appaltatore, che altrimenti non può agire in regresso nei confronti di quest’ultimo. L’appaltatore può scegliere se proporre la propria azione di regresso in via autonoma, o nello stesso giudizio promosso dal committente contro di lui. In quest’ultimo caso, l’appaltatore potrà innestare l’azione di regresso nel giudizio principale, chiamando in garanzia il subappaltatore, la cui condanna sarà condizionata all’eventuale accertamento della responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente. L’appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi e difformità, avendogli resa nota in tale modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità (Trib. Bergamo 12 luglio 2023, n. 1542).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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