Le scriminanti – Scheda di Diritto

Redazione 19/06/24
Scarica PDF Stampa

Le scriminanti sono circostanze che, pur in presenza di un fatto costituente reato, escludono l’antigiuridicità del fatto stesso, rendendo il comportamento lecito e non punibile. Si tratta di cause di giustificazione previste dalla legge.

Indice

1. Principali scriminanti nel Codice penale italiano


1. Legittima difesa (Art. 52 c.p.)
   – Definizione:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.
   – Condizioni:
     – Necessità di difendere un diritto.
     – Pericolo attuale di offesa ingiusta.
     – Proporzionalità tra difesa e offesa.
 
2. Stato di necessità (Art. 54 c.p.)
   – Definizione:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
   – Condizioni:
     – Pericolo attuale di danno grave alla persona.
     – Necessità non altrimenti evitabile.
     – Assenza di dovere legale di esporsi al pericolo.
 
3. Uso legittimo delle armi (Art. 53 c.p.)
   – Definizione: Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso o ordina di fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità.
   – Condizioni:
     – Necessità di adempiere un dovere.
     – Uso proporzionato delle armi.
     – Violenza o resistenza attuale.
 
4. Consenso dell’avente diritto (Art. 50 c.p.)
   – Definizione:
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
   – Condizioni:
     – Diritto disponibile.
     – Consenso libero, informato e attuale dell’avente diritto.
 
5. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (Art. 51 c.p.)
   – Definizione: L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
   – Condizioni:
     – Diritto o dovere riconosciuto dalla legge.
     – Azione necessaria per esercitare il diritto o adempiere il dovere.

Potrebbero interessarti anche:

2. Scriminanti putative


– Definizione: Si parla di scriminanti putative quando l’agente ritiene erroneamente, ma in buona fede, di trovarsi in una situazione che giustificherebbe il suo comportamento (ad esempio, legittima difesa putativa).
– Effetto: Se l’errore è determinato da colpa, l’agente può essere punito per il reato colposo se previsto dalla legge.

3. Applicazione e limiti


Le scriminanti devono essere valutate attentamente caso per caso, considerando le circostanze specifiche in cui l’azione è stata compiuta. Le scriminanti non si applicano se il pericolo o l’offesa sono stati volontariamente causati dall’agente. Devono essere presenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per configurare la scriminante. La giurisprudenza svolge un ruolo cruciale nell’interpretazione delle scriminanti, adattandole ai casi concreti e chiarendo i limiti e le condizioni della loro applicazione.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento