Status di rifugiato: no al riconoscimento automatico tra Stati UE

Se uno Stato UE non possa respingere, poiché inammissibile, l’istanza di protezione internazionale di un richiedente, a cui un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, per il rischio a cui potrebbe essere sottoposto, nell’altro Stato membro, a un trattamento inumano o degradante, deve procedere a un nuovo esame, che deve tenere conto della decisione dell’altro Stato membro e degli elementi a sostegno di tale decisione. Lo ha stabilito la Grande Sezione della Corte di Lussemburgo il 18 giugno 2024 nella causa C-753/22. Per l’approfondimento consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza

Indice

1. La doppia istanza di protezione


Una cittadina siriana, la quale aveva già ottenuto lo status di rifugiata in Grecia, ha in seguito presentato istanza di protezione internazionale in Germania. Un giudice tedesco ha ritenuto che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, la stessa corresse in tale Stato il serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, per questo motivo non poteva fare ritorno in Grecia. L’autorità tedesca competente ha rigettato l’istanza di riconoscimento dello status di rifugiata, tuttavia concedendole la protezione sussidiaria. La donna, per l’effetto, ha proposto ricorso dinanzi ai giudici tedeschi avverso il rifiuto di riconoscerle lo status di rifugiata. Per l’approfondimento consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza

FORMATO CARTACEO

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

2. Il quesito a Lussemburgo


La Corte amministrativa federale tedesca si è rivolta alla Corte di giustizia UE ponendo il quesito se, in una siffatta situazione, l’autorità competente sia tenuta a riconoscere all’istante lo status di rifugiato per il solo motivo che tale status gli è già stato riconosciuto da ulteriore Stato membro ovvero se la stessa possa procedere a un nuovo esame autonomo di detta istanza nel merito.

3. No al riconoscimento automatico tra Stati UE


La Corte ha osservato che, secondo il diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere in modo automatico le decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da ulteriore Stato membro, pur se possono tuttavia farlo e, nella specie esaminata, la Germania non si è avvalsa di tale facoltà.

4. L’esame autonomo


In dette circostanze, se l’autorità competente non possa rigettare, poiché inammissibile, un’istanza di protezione internazionale di un richiedente a cui un ulteriore Stato UE abbia già concesso tale protezione, a causa del rischio di poter essere sottoposto, in quest’altro Stato UE, a un trattamento inumano o degradante, deve procedere a un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nel contesto di detto esame, l’autorità deve in ogni modo tenere conto della decisione dell’altro Stato di concedere la protezione internazionale all’istante, come pure degli elementi a sostegno di tale decisione. A detta finalità, la medesima deve avviare, nel più breve tempo possibile, uno scambio di informazioni con l’autorità che l’ha adottata.

5. Nessuna discrezionalità


Ove l’istante soddisfa le condizioni per essere considerato rifugiato, l’autorità deve riconoscergli tale status senza disporre di un potere discrezionale.

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Avv. Biarella Laura

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