Il contrasto della violenza di genere e domestica nell’esecuzione penale

Approfondimento sul contrasto della violenza di genere e domestica nell’esecuzione penale. Per approfondimenti si consiglia il volume: Formulario annotato dell’esecuzione penale -Aggiornato al correttivo Riforma Cartabia e al decreto Carceri

Indice

1. Osservazioni preliminari

A seguito dell’entrata in vigore della legge nr.168 del 2023 recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, le procure generali d’Italia hanno dovuto adottare dispositivi consequenziali in materia di esecuzione penale.
Il presente scritto opera una ricognizione globale delle tematiche di riferimento in materia esecutiva per poi emblematicamente esemplificare le soluzioni di tutela delle vittime della violenza di genere domestica adottate nel distretto emiliano romagnolo. Punto di partenza è l’art 14 della legge nr.168 cit. abrogativo del comma 1-bis dell’art.659 c.p.p. il quale testualmente diceva: <<Quando a seguito di provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore>>.
L’indicata abrogazione della su riferita fattispecie processuale, non ha fatto però venir meno gli indicati obblighi comunicativi che rinvengono aliunde la loro fonte normativa. Preliminare però all’analisi in questione e funzionale al discorso sviluppando è una ricostruzione normativa in materia di violenza di genere. Per approfondimenti si consiglia il volume: Formulario annotato dell’esecuzione penale -Aggiornato al correttivo Riforma Cartabia e al decreto Carceri

FORMATO CARTACEO

Formulario annotato dell’esecuzione penale

Con il presente Formulario – aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivo Riforma Cartabia) e alla Legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione del D.L. n. 92/2024 (c.d. decreto Carceri) – gli Autori perseguono l’obiettivo di guidare l’operatore del diritto penale verso la conoscenza dei vari istituti che caratterizzano la fase dell’esecuzione penale di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, analizzando tutte le misure alternative alla detenzione praticabili, attraverso un testo che si caratterizza per la sua finalità estremamente pratica e operativa, ma anche per la sua struttura snella che ne consente un’agevole e mirata consultazione.Il formulario rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, mettendo a sua disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi rilevanti nella fase dell’esecuzione penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento, spesso connotato da un elevato tecnicismo, e corredati da annotazioni dirette ad inquadrare sistematicamente l’istituto processuale evidenziando questioni problematiche, riferimenti giurisprudenziali e suggerimenti per una più rapida e completa redazione dell’atto difensivo.L’opera è corredata da un’utilissima appendice con pratici schemi riepilogativi in grado di agevolare ulteriormente l’attività del professionista. Le formule sono disponibili anche online in formato personalizzabile.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio de Gioia. Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. Ricostruzione normativa della legislazione in tema di violenza di genere

Antesignano della tutela vittimale in tema di violenza di genere è stato l’inserimento nel Codice penale del delitto di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, introdotto con la legge nr.7 del 2006, che ha novellato il Codice penale, inserendovi l’articolo 583-bis[1].
A seguire va segnalata l’introduzione, ad opera del decreto legge nr.11 del 2009, dell’articolo 612-bis c.p.; la cornice edittale dell’indicata fattispecie sostanziale, verrà modificata dieci anni dopo dalla legge nr.69, che ha dato corpo ad un codice organico, finalizzato alla tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, da un lato tramite l’inasprimento delle pene edittali per taluni reati e, dall’altro, con l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela delle stesse. In particolare le novità hanno riguardato l’inserimento di nuove fattispecie incriminatrici nel Codice penale quali quelle di cui agli articoli 387-bis[2] in tema di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, 558-bis[3] in tema di costrizione o induzione al matrimoni, 612-ter[4] in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicite, nonché 583-quinquies[5] in tema di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Si è inoltre modificata la fattispecie di cui all’articolo 572[6] c.p. al fine di inasprirne la pena, oltre a prevedere una fattispecie aggravata speciale quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi. L’ultimo comma della fattispecie incriminatrice citata, prevede che il minore che assista ai maltrattamenti sia da considerare quale persona offesa dal reato: è la fattispecie della cosiddetta violenza assistita. Sono state poi connotate dall’aumento delle pene le fattispecie di cui agli articoli 609-bis[7], 609-ter[8], 609-octies[9] e, in prosieguo, legislativamente anche 609-quater[10] del Codice penale.
Va detto sul punto che tali ulteriori modifiche, in uno anche ai ritocchi processuali intervenuti medio tempore,conducono ad inquadrare nel cosiddetto codice rosso,da un lato l’articolo 609-quinquies c.p., dall’altro i già citati delitti di lesioni personali e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso solo nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 comma 1 numero 2[11], 576 comma 1 numero 5[12], 576 comma 1 numero 5 punto 1[13], 577 comma 1 numero 1[14] e 577 comma 2[15] codice penale. L’omicidio consumato è punito con l’ergastolo se commesso in occasione del fatto previsto dall’articolo 583-quinquies[16], così come aggravato ex articolo 576 comma 1 numero 5[17] c.p.
Sul versante strettamente applicativo l’esigenza di tutela si è concretata con l’introduzione dell’obbligo di informativa alla persona offesa e al suo difensore nell’ipotesi di evasione e scarcerazione ex articolo 90-ter comma 1-bis[18] c.p.p.; quest’ultima anche a seguito di provvedimento del giudice di sorveglianza ai sensi del disposto citato in abbrivio di cui all’articolo 659 comma 1-bis c.p.p.
L’entrata in vigore della legge 134 del 2021 ha decisamente ampliato il novero delle norme del cosiddetto codice rosso prevedendone la forma tentata e l’ipotesi dell’omicidio tentato; per altro senza offrire indicazioni sul punto. In relazione all’ipotesi al delitto tentato da ultimo citato infatti si è lasciato all’interprete di scegliere se riferirlo a tutti i delitti di violenza di genere, oppure recuperando la tecnica normativa utilizzata per le fattispecie di cui agli articoli 582[19] e 583-quinquies[20] Codice penale per circoscriverne la portata all’ambito della sola relazione con la vittima definita con le aggravanti.
Anticipando quanto avremo modo di vedere nel prosieguo, la procura generale di Bologna, il suo avvocato generale Ciro Cascone, per prefigurazione progettuale responsabile della materia esecutiva dell’indicato ufficio requirente di secondo grado, ha prasseologicamente adottato l’interpretazione estensiva[21].

3. L’ampliamento delle fattispecie da codice rosso

La nuova legge mutano conseguentemente gli obblighi di comunicazione alla persona offesa per una serie di eventi rilevanti, dal punto di vista processuale con consequenziali ricadute di incidenza sulla vita della persona offesa. In quest’ottica l’art.90-ter comma 1-bis[22] c.p.p., inserito dalla legge 69 del 2019 cit., relativo all’obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore dei provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell’evasione dell’imputato, si allinea alle novità di diritto sostanziale, aggiungendo i delitti nella forma consumata o tentata e prevedendo esplicitamente la fattispecie delittuosa di cui all’art.575[23] codice penale l’ipotesi tentata.
Il contenuto dell’abrogato comma 1-bis cit. è confluito nel nuovo articolo 90-ter comma 1-bis[24], che però si limita a contemplare solo una parte dei reati da codice rosso, ossia quelli di cui agli articoli 575 nella forma tentata e 572[25], 609-bis[26], 606-ter[27], 609-quater[28], 609-quinquies[29], 609-octies[30], 612-bis[31], nonché gli articoli 592[32] e 593[33] del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 comma primo numeri 2[34], 5[35], 5.1[36] e 577 primo comma numero 1[37] e capoverso del Codice penale, sia nelle ipotesi di consumazione che in quella del tentativo. Incidentalmente ed esemplificativamente è rimasta estranea all’indicato catalogo, la fattispecie di revenge porn ex art.612-ter[38] c.p., ancorchè l’art.275 comma 2-bis[39] c.p.p. la prefiguri tra le eccezioni di limiti edittali ai fini della scelta delle misure custodiali, tale che il delitto in questione considerato socialmente allarmante nella fase cautelare non lo si riveli più in quella esecutiva. Rimane ancora escluso dalla lista di cui agli obblighi di comunicazione l’ipotesi di cui al 583-bis[40] e, a ben vedere, medesima sorte è riservata alla fattispecie di cui al 558-bis[41] c.p.
L’art.14 della legge 168 cit. reca puntuali modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa del reato. In particolare la lettera a) del comma 1 interviene sull’art.90-ter comma 1 c.p.p. al fine di estendere l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica/di genere a tutti i provvedimenti di libertà inerenti l’autore del fatto criminoso; sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. In tal modo vengono raggruppate in un’unica fattispecie processuale, l’articolo 90-ter c.p.p. per l’appunto, le disposizioni in precedenza dettate in altri articoli del codice di rito tra cui proprio quell’articolo 659 comma 1-bis che, come riferito nell’incipit del presente lavoro, viene contestualmente abrogato.
Nonostante ciò il legislatore non coglie l’occasione di estendere l’obbligatorietà di notiziare la persona offesa, ex articolo 90-ter comma 1-bis cit. a tutte le ipotesi da codice rosso. Il presidio di tutela in materia parrebbe allora rimanere l’art.90-ter comma primo nella parte in cui sancisce che per i delitti commessi con violenza alla persona, sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato. Per contro l’art.8 della legge 168 ultima citata interviene sull’articolo 127[42] delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del c.p.p. ed impone al procuratore generale presso la corte di appello l’obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis[43] c.p.p. introdotto dalla legge in esame:è il nuovo comma 1-bis, art.127 comma 1-bis[44] disp. att. c.p.p.
Il nuovo articolo 362-bis[45] c.p.p. inserito nel sistema per ridurre i termini di verifica dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, ripercorre in chiave estensiva talune delle fattispecie del codice rosso non presenti nell’articolo 90-ter inserendovi ulteriori ipotesi delittuose.
È sulla base di tali premesse, come stiamo per vedere nel dettaglio, che l’ufficio esecuzione della procura generale del distretto dell’Emilia Romagna, il cui coordinatore è l’avvocato generale della Repubblica Ciro Cascone, che nello spirito di offrire la massima tutela alle vittime dei reati di violenza domestica e di genere ha prefigurato delle precise disposizioni di salvaguardia, abilmente muovendosi nell’ambito delle coordinate ermeneutiche consentite dalla legge.

4. Le linee guida della procura generale dell’Emilia Romagna

Come anticipato, l’avvocato generale della Repubblica della procura generale di Bologna, nella sua veste – attribuitagli dalla prefigurazione organizzativa dell’ufficio – di responsabile dell’ufficio esecuzione del distretto emiliano romagnolo, ha preordinato una prassi estensiva circa l’obbligo di comunicazioni alla persona offesa delle misure de libertate del condannato. All’indicato fine l’ufficio esecuzioni penali dell’ufficio requirente di secondo grado su citato, ha individuato i seguenti delitti:
omicidio tentato allorquando verificatosi in un contesto di violenza di genere o domestica; poi nella forma sia tentata che consumata
delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi con persona offesa anche il minore, nell’ipotesi di violenza assistita su citata;
violenza sessuale, aggravata e di gruppo;
atti sessuali con minorenne;
corruzione di minorenne;
atti persecutori;
violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
lesioni personali ancorché nelle sole ipotesi aggravate dalla relazione con la persona offesa[46]
Nelle ipotesi di delitti consumati o tentati commessi in danno del coniuge anche separato o divorziato, della parte, dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva, ovvero di prossimi congiunti i delitti individuati, per contro sono: l’interruzione di gravidanza non consensuale ex art.593-ter[47] c.p., la violenza privata ex art.610[48] c.p., la minaccia grave ex art.612 cpv[49] c.p., lo stato di incapacità procurato mediante violenza nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.613 comma 3[50] c.p., la costrizione o induzione al matrimonio ai sensi dell’art.558-bis[51] c.p., la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ai sensi dell’art.612-ter[52] c.p., la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ex art.583-quinquies[53] c.p. e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art.583-bis[54] c.p. Per tutti tali delitti, contestualmente all’ordine di scarcerazione e liberazione dalla misura restrittiva, anche per concessione da parte del giudice di sorveglianza di una misura alternativa anche per fine pena, anche eventualmente a seguito di liberazione anticipata e nei casi di revoca di una misura di sicurezza di carattere restrittivo, verrà data disposizione alla polizia giudiziaria per l’immediata comunicazione alla persona offesa e, se nominato, al suo difensore ai sensi dell’art.90-ter commi 1 e 1-bis c.p.p.
La comunicazione elaborata dall’avvocato generale coordinatore dell’ufficio esecuzione del distretto dell’Emilia Romagna, riporta la seguente dicitura: “Si comunica che in data odierna questo ufficio ha proceduto a dare esecuzione all’ordinanza che in data x ha disposto y di z” sempre in virtù del nuovo disposto dell’art.90-ter cit., non appena l’ufficio viene informato dell’evasione o della sottrazione ad una misura detentiva vedrà il magistrato titolare del dossier provvedere a dare tempestiva comunicazione alla persona offesa dal reato, avvalendosi della polizia giudiziaria per la massima tempestività informativa.
Viene preordinato un apposito segnale di alert nell’applicativo informatico ministeriale SIEP – Sistema Informatico Esecuzione Penale – e per i procedimenti esecutivi provenienti da altri uffici per competenza vengono previsti precisi meccanismi di approntamento di cumuli giuridici. È previsto ancora che gli avvisi vadano comunicati anche al minorenne al tempo del commesso delitto di cui all’art. 572[55] del c.p., che l’ipotesi di omicidio nell’ambito del codice rosso vadano segnalate appositamente, onde allertare l’attenzione, anche in prima battuta visiva, del magistrato assegnatario. Infine nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia domicilio all’estero le notifiche verranno effettuate ai sensi e per gli effetti dei disposti processuali di cui agli articoli 153-bis[56] e 154[57] c.p.p.   

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Note

[1] C.p. art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
[2] C.p. art. 384-bis. – Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero. I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.
[3] C.p. art. 558-bis. Costrizione o induzione al matrimonio. – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
[4] C.p. art. 612-ter. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio
[5] C.p. art. 583-quinquies. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
[6] C.p. art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
[7] C.p. art. 609-bis. Violenza sessuale. – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
[8] C.p. art. 609-ter. Circostanze aggravanti. – La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
[9] C.p. art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo. – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.
[10] C.p. art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. – Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
[11] C.p. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. – Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso: … 2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione […].
[12] C.p. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. – Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso: […] 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies […]
[13] C.p. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. – Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso: […] 5.1. dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della persona offesa […].
[14] C.p. art.577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. – Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: […] 1. contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva […].
[15] C.p. art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. – […] La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta […].
[16] Vedi nota nr.5
[17] Vedi nota nr.12
[18] C.p.p. art. 90-ter. Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione. […] 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
[19] C.p. art. 582. Lesione personale. – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità
[20] C.p. art.583-quinquies 583-quinquies. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
[21] Per altro, e sia detto qui incidentalmente, l’avvocato generale della Repubblica indicato nel testo, aveva già dato plastico sentore della propria sensibilità al tema qui in narrazione in occasione del convegno sull’esecuzione penale, organizzato dall’Università Telematica Pegaso in Napoli in data 18 marzo 2024, dal titolo “La pena e la sua esecuzione”; nel corso del quale lo scrivente tenne la propria prolusione introduttiva in materia.
[22] C.p.p. art. 90-ter. Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione. – […] 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
[23] C.p. art. 575. Omicidio. – Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
[24] Vedi nota nr.18.
[25] Vedi nota nr.6.
[26] Vedi nota nr.7.
[27] Vedi nota nr.8.
[28] Vedi nota nr.10.
[29] C.p. art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.
[30] Vedi nota nr.9.
[31] C.p. art. 612-bis. Atti persecutori. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
[32] C.p. art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. – [Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell’articolo 61].
[33] C.p. art. 593-ter. Interruzione di gravidanza non consensuale. – Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest’ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
[34] Vedi nota nr.11.
[35] Vedi nota nr.12.
[36] Vedi nota nr.13.
[37] Vedi nota nr.14.
[38] Vedi nota nr.4.
[39] C.p.p. art. 275. Criteri di scelta delle misure. – […] 2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale. […]
[40] C.p. art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
[41] C.p. art. 558-bis. Costrizione o induzione al matrimonio. – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
[42] Disp. att. c.p.p. art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. – 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell’elenco solo in caso di rigetto della richiesta; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini fissati ai sensi dell’articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice; [c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.] 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. [2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito (7).] 3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica: a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalità della persona offesa quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.
[43] C.p.p. art. 362-bis. Misure urgenti di protezione della persona offesa. – 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575, nell’ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. 2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari. 3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.
[44] Vedi nota nr.42.
[45] Vedi nota nr.43
[46] Ovvero c.p. art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto all’articolo precedente è commesso: […] 2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; […] 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 5.1. dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; […]. C.p. art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: 1. contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; […] La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [c.p. 540], l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi [c.c. 291], o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
[47] C.p. art. 593-ter. Interruzione di gravidanza non consensuale. – Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest’ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
[48] C.p. art. 610. Violenza privata. – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
[49] C.p. art. 612. Minaccia – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032 […].
[50] C.p. art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza. – […] La pena è della reclusione fino a cinque anni […].
[51] Vedi nota nr.3.
[52] Vedi nota nr.4.
[53] Vedi nota nr.5.
[54] Vedi nota nr.1.
[55] Vedi nota nr.6.
[56] C.p.p. art. 153-bis. Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante. – 1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall’articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente. 3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto. 4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto. 5. Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.
[57] C.p.p. art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. – 1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3. 1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria. 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto. 3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile. 4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Prof. Sergio Ricchitelli

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