Furto in abitazione: cosa s’intende per “privata dimora”?

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In tema di furto in abitazione, cosa rientra nella nozione di “privata dimora”?
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 624-bis)
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 22977 del 12-03-2024

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Indice

1. La questione: in cosa consiste la nozione di “privata dimora” in materia di furto in abitazione


La Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente una decisione emessa dal Tribunale di Treviso, dichiarando non doversi procedere nei confronti di un imputato, per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità in ordine ai delitti di furto, con l’eccezione di quello contestato al capo A), ritenuto furto in abitazione per quanto consumato nel capanno degli attrezzi qualificata pertinenza dell’abitazione principale, imputazione residua per la quale si procede.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge in relazione all’art. 624-bis cod. pen.. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Cassazione riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017; nello stesso senso, Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, che ha affermato che, in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all’accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa rientra nella nozione di “privata dimora” in materia di furto in abitazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per configurare il reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale, la nozione di privata dimora include solo i luoghi in cui si svolgono abitualmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di siffatta ipotesi delittuosa ove il reato in esame sia commesso in uno di questi luoghi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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