Il contratto condizionale è un accordo in cui l’efficacia o la risoluzione del contratto dipende dal verificarsi o meno di un evento futuro e incerto. La disciplina di questo tipo di contratto è contenuta nel Codice Civile italiano, agli articoli 1353-1361.
Indice
1. Elementi del contratto condizionale
1. Condizione sospensiva: il contratto produce effetti solo se si verifica l’evento futuro e incerto. Ad esempio, “Se Tizio supera l’esame, Caio gli venderà l’auto.”
2. Condizione risolutiva: il contratto cessa di avere effetto se si verifica l’evento futuro e incerto. Ad esempio, “Caio venderà l’auto a Tizio, salvo che Tizio perda il lavoro entro un anno.”
2. Caratteristiche della condizione
– Futura e incerta: la condizione deve riferirsi a un evento che non è certo che accadrà e deve riguardare il futuro.
– Lecita: non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume (art. 1354 c.c.).
– Possibile: deve essere un evento realizzabile. Una condizione impossibile rende il contratto nullo se sospensiva, e priva di effetti se risolutiva (art. 1355 c.c.).
3. Effetti della condizione
– Pendenti: Fino a che non si verifica l’evento condizionante, il contratto è “pendente”. I diritti e gli obblighi sono sospesi o soggetti a risoluzione, a seconda della natura della condizione.
– Avveramento della condizione: Se la condizione si verifica, il contratto diventa efficace o si risolve automaticamente.
– Non avveramento: Se la condizione non si verifica, il contratto non produce effetti o continua a produrli in base alla natura della condizione.
4. Casi particolari
– Condizione potestativa: Dipende dalla volontà di una delle parti. Deve essere lecita e non meramente potestativa (art. 1359 c.c.).
– Condizione mista: Dipende in parte dalla volontà di una parte e in parte da circostanze esterne.
– Condizione impossibile o illecita: Se la condizione è impossibile o illecita, il contratto è nullo (art. 1355 c.c.).
5. Rispetto del principio di buona fede
Le parti devono comportarsi secondo buona fede sia durante la pendenza della condizione sia al momento del suo avveramento o mancato avveramento (art. 1366 c.c.).
6. Riferimenti normativi
– Codice Civile, articoli 1353-1361
– Art. 1354 c.c.: Lecita
– Art. 1355 c.c.: Impossibile o illecita
– Art. 1366 c.c.: Buona fede
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento