D.l. 89/2024: novità per procedimento penale in Cassazione

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno scorso il decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89, intitolato “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.
Orbene, come già si evince da questo titolo, siffatto atto avente forza di legge è intervenuto anche in materia di procedura penale.
Scopo del presente scritto è dunque quello di appurare in cosa è consistito siffatto intervento normativo in subiecta materia.
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Indice

1. Le modifiche del D.l. 89/2024 all’art. 610 c.p.p. (atti preliminari nel giudizio in Cassazione)


La prima disposizione legislativa, che è stata modificata da questo decreto legge, riguarda l’art. 610 c.p.p. che, come è noto, regola gli atti preliminari nel giudizio in Cassazione.
Difatti, l’art. 11, co. 1, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89 è intervenuto su questo precetto normativo nei seguenti termini: “All’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611»;  b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.»”.
Dunque, la prima modifica afferente questa disposizione legislativa riguarda il quinto comma.
In effetti, se prima era disposto che almeno “trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio”, adesso questo comma stabilisce quanto segue (le parti innovate sono contrassegnate in corsivo): “Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611” c.p.p..
Quindi, per effetto di questo novum legislativo, il ricorso alla forma camerale nel giudizio in Cassazione, senza la presenza delle parti, diviene la regola, e non più una mera alternativa, salvo quanto stabilito dall’art. 611 c.p.p., con particolar riguardo a quanto previsto in questo articolo ai commi 1-bis[1] e 1-quater[2].
Ciò posto, l’altra novità, che concerne questa statuizione legislativa, come appena visto, riguarda sempre questo comma quinto, essendo contemplata una ulteriore previsione di legge che introduce, rispetto ai trenta giorni stabiliti di norma come il periodo entro il quale la cancelleria deve avvisare il procuratore generale e i difensori della data dell’udienza, un lasso temporale più breve per questi adempimenti, fissato in 20 giorni, e che concerne i procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p. e, quindi, quelli da doversi celebrare in camera di consiglio. Come strumento pratico, consigliamo il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia -Manuale pratico per la redazione degli atti”

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2. Le modificazioni del D.l. 89/2024 per l’art. 611 c.p.p. (procedimento in Cassazione)


Per quanto invece riguarda l’art. 611 c.p.p. che, come è risaputo, disciplina il procedimento in Cassazione, l’art. 11, co. 2, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89 ha modificato questa disposizione legislativa nel seguente modo: “All’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;  b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.»; c) il comma 1-quinquies è abrogato”.
Orbene, procedendo per gradi, la prima modifica riguarda il comma primo, essendo ivi introdotto un ulteriore periodo con cui sono previsti termini più brevi per presentare motivi nuovi, memorie e memorie di replica.
Se, difatti, per i motivi nuovi, le memorie, il primo periodo prevedeva e prevede tutt’ora un termine di quindici giorni mentre, per le memorie di replica, una cadenza temporale pari a cinque giorni, adesso, alla luce di codesto intervento legislativo, per i procedimenti in camera di consiglio, i termini, per siffatte presentazioni, sono stati ridotti, per i motivi nuovi e le memorie, a dieci giorni mentre, per le memorie di replica, a tre giorni.
Chiarito ciò, per quanto invece concerne il comma 1-ter, prima che entrasse in vigore questo decreto legge, tale comma disponeva quanto sussegue: “Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127” c.p.p..
Adesso, invece, tale comma, come appena visto, così dispone: “Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127”.
Rimane dunque fermo che le richieste, con cui si chiede la trattazione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione dei richiedenti per la decisione, secondo le modalità previste da questo comma 1-bis, sono irrevocabili e, di conseguenza, non si può rinunciare ad esse una volta formulate.
Quello che invece cambia è che viene espressamente chiarito dove tali richieste devono essere presentate, vale a dire la cancelleria, oltre ad essere specificato chi può presentarle, cioè il procuratore generale o il difensore abilitato a norma dell’articolo 613 c.p.p.[3].
Altro mutamento, inoltre, riguarda il termine entro cui procedere alla suddetta presentazione, che varia dagli originari dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza agli attuali venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p..
Orbene, si tratta di un termine perentorio, essendo espressamente stabilito come tale, in cui, trattandosi di giorni espressamente indicati come i soli giorni “liberi”, ciò fa sì che si debba considerare specialmente quanto previsto dall’art. 172 c.p.p.[4].
Precisato ciò, ultima novità, che riguarda siffatta disposizione legislativa, concerne il comma 1-quinquies, che è stato abrogato.
Di conseguenza, non è più in vigore, a partire dal 30 giugno del 2024 nei termini stabiliti dalla norma transitoria che esamineremo da qui a breve, questo comma, che così statuiva: “Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127, l’avviso di fissazione dell’udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica”.

3. Il diritto transitorio


L’art. 11, co. 3, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89, infine, dispone quanto segue: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024”.
Tal che ne discende che le modifiche sin qui enunciate troveranno applicazione solo per i ricorsi per Cassazione proposti dopo il 30 giugno del 2024, e non prima.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127; b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario”.
[2] Secondo cui: “Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza”.
[3] Alla stregua del quale: “1. L’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti”.
[4] Per cui: “1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si computano secondo il calendario comune. 3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno. 5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere. 6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico. 6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile. 6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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