Barbecue in condominio: immissioni e distanze legali

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La presenza di barbecue in condominio costituisce da sempre fonte di discussione tra condomini. Il problema in questione non si pone se esistono clausole del regolamento che vietano l’utilizzo di barbecue nelle proprietà esclusive: in tal caso è irrilevante che le immissioni di fumo siano tollerabili e le grigliate sono di fatto proibite (anche al conduttore), mentre ogni condomino può pretendere, anche giudizialmente, il rispetto del regolamento. Se poi non esiste “l’ostacolo regolamento” si deve tenere conto dei regolamenti comunali (potrebbe essere impedita l’accensione di fuochi, di qualsiasi genere e anche in luoghi privati).

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Indice

1. Le immissioni intollerabili

La norma di riferimento (con salvezza di quanto disposto a livello edilizio territoriale) è costituita dall’articolo 844 c.c., secondo il quale: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Si ricorda che per “normale tollerabilità” si intende il limite entro il quale l’immissione, pur comportando una parziale menomazione del godimento della proprietà, è tuttavia ritenuta accettabile per il proprietario del fondo che la subisce secondo una valutazione data dal giudice. Se il barbecue per la preparazione di un pasto familiare viene utilizzato in maniera episodica, non può ritenersi superata la soglia della normale tollerabilità (Trib. Agrigento 18 febbraio 2023, n. 233). È importante però la collocazione di detto manufatto che dovrà essere posizionato il più possibile lontano da balconi e finestre dei vicini. L’azione riconosciuta dalla norma al proprietario del fondo danneggiato, in ipotesi di superamento della normale tollerabilità, rientra tra quelle negatorie di natura reale a tutela della proprietà, in quanto volta ad accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali indispensabili per farle cessare. L’azione inibitoria di cui sopra, può essere esperita cumulativamente con l’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., ove il soggetto intenda ottenere il ristoro del pregiudizio di natura patrimoniale o personale cagionato dalle immissioni illecite (Cass. civ., sez. II, 06/09/2011, n. 18262). Ovviamente, l’azione risarcitoria implica che l’attore, dopo aver dimostrato l’illiceità delle immissioni, dia prova anche del nesso di causa tra il danno subito e l’esposizione prolungata al fumo, derivanti dal fondo del vicino. È altresì necessario, in applicazione della regola generale di ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., che l’attore dia prova della stessa esistenza della propagazione molesta.
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Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. Barbecue in condominio: applicazione dell’art. 890 c.c.

Se il barbecue utilizzato è costituito da un manufatto in muratura con annesso comignolo deve essere qualificato come forno e, conseguentemente, risulta applicabile l’art. 890 c.c. Questa norma pone una presunzione di pericolosità delle opere ivi elencate (peraltro in via esemplificativa); tale presunzione ha carattere assoluto e, quindi, impedisce ogni prova contraria, nel caso in cui vi sia un regolamento che stabilisca la distanza da osservare (Cass. civ., sez. II, 22/10/2009, n. 22389); quando invece le norme regolamentari non impongano alcuna distanza, limitandosi a prescrivere l’adozione di particolari cautele di carattere tecnico per la realizzazione delle opere, vi è una presunzione semplice di pericolosità, quindi superabile dimostrando che, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta e degli eventuali accorgimenti, la solidità, salubrità e sicurezza dei fondi vicini non è posta a repentaglio (Cass. civ., Sez. II, 06/03/2002, n. 3199). Si è inoltre affermato che, quando tale presunzione non sia superata, la distanza individuata dal Giudice non potrebbe mai essere inferiore ai due metri di cui all’art. 889 co. 1 c.c.: infatti, se i manufatti innocui di cui all’art. 889 c.c. devono stare a non meno di due metri dal confine, tale distanza dovrà applicarsi a maggior ragione per i manufatti pericolosi di cui all’art. 890 (Cass. civ., sez. II, 10/01/2011, n. 351; Trib. Ragusa 10 ottobre 2023, n. 1434). In ogni caso si deve considerare che in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. In relazione ad un camino-barbecue la Cassazione ha recentemente cassato una decisione di merito che si è limitata a escludere la natura di costruzione al detto manufatto esclusivamente sulla scorta della norma locale secondaria, ponendosi in contrasto con i principi sopra riportati; secondo i giudici supremi la Corte di Appello non ha verificato se l’opera dovesse o meno essere ricompresa nella species “costruzione”, richiamata dall’art. 873 c.c., secondo i principi elaborati in sede di legittimità (Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2024, n. 17561).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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