Il Parlamento Europeo, come uno dei principali organi legislativi dell’Unione Europea (UE), adotta vari tipi di provvedimenti che hanno un impatto significativo su tutti gli Stati membri. Questi provvedimenti sono fondamentali per la regolamentazione e il funzionamento dell’UE. Di seguito, vengono descritti i principali tipi di provvedimenti adottati dal Parlamento Europeo.
Indice
1. I diversi provvedimenti: regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni
Regolamenti
I regolamenti sono atti legislativi che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che non necessitano di alcun atto di recepimento a livello nazionale e si applicano automaticamente e uniformemente in tutti gli Stati membri.
Esempio: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR).
Direttive
Le direttive sono atti legislativi che vincolano gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi per conseguire tali risultati entro un termine stabilito. Le direttive devono essere recepite nel diritto nazionale.
Esempio: Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.
Decisioni
Le decisioni sono atti vincolanti in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati, che possono essere Stati membri o persone fisiche o giuridiche. Le decisioni possono avere portata generale o riguardare casi specifici.
Esempio: Decisione (UE) 2020/135 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2020 relativa alla partecipazione dell’Unione alla partenership internazionale di ricerca e innovazione in Africa.
Raccomandazioni e Pareri
Le raccomandazioni e i pareri non sono giuridicamente vincolanti. Servono come strumenti di indirizzo per orientare gli Stati membri e le istituzioni dell’UE verso determinate azioni o comportamenti.
Esempio: Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 riguardante l’uso di una metodologia comune per misurare e comunicare i costi della conformità alla legislazione.
2. Procedura legislativa ordinaria
E’ il principale processo legislativo dell’UE, in cui il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea decidono insieme su una proposta della Commissione Europea. Questo processo garantisce una doppia lettura e, in caso di disaccordo, una fase di conciliazione. Si usa per proposte relative al mercato interno, all’ambiente e ai trasporti.
Fasi della Procedura:
1) Proposta della Commissione Europea: La Commissione Europea elabora una proposta legislativa e la presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio.
2) Prima Lettura:
Parlamento Europeo: Esamina la proposta e adotta una posizione in prima lettura (può approvare, emendare o respingere la proposta).
Consiglio: Approva la posizione del Parlamento, oppure adotta una propria posizione in prima lettura.
3) Seconda Lettura:
Parlamento Europeo: Esamina la posizione del Consiglio in prima lettura. Può approvare la posizione del Consiglio (atto adottato), respingerla (atto non adottato) o proporre emendamenti.
Consiglio: Se il Parlamento propone emendamenti, il Consiglio deve approvarli per adottare l’atto. In caso contrario, si procede alla conciliazione.
4) Conciliazione:
Viene istituito un Comitato di Conciliazione composto da rappresentanti del Parlamento e del Consiglio.
Il Comitato elabora un testo comune entro sei settimane.
5) Terza Lettura:
Parlamento Europeo e Consiglio: Devono approvare il testo comune entro sei settimane.
3. Procedura legislativa speciale
Prevede un ruolo più limitato per il Parlamento Europeo, con il Consiglio che adotta la legislazione su proposta della Commissione, previa consultazione o con l’approvazione del Parlamento. Si usa per politiche fiscali e alcune politiche in materia di giustizia e affari interni. Esistono due forme di procedura legislativa speciale.
Procedura di Consultazione: La Commissione presenta una proposta al Consiglio che adotta l’atto previa consultazione del Parlamento Europeo. Il Parlamento può esprimere un parere, ma il Consiglio non è obbligato a seguirlo.
Procedura di Approvazione: La Commissione presenta una proposta al Consiglio, che adotta l’atto con l’approvazione del Parlamento. Il Parlamento può approvare o respingere la proposta, ma non può emendarla.
4. Normativa di riferimento
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): Gli articoli del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che spiegano i differenti tipi di interventi del Parlamento Europeo e le relative procedure sono principalmente gli articoli 289 e 294.
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