Reato di riciclaggio: ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa lo integra?

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Quando la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro integra il reato di riciclaggio? Per approfondire sul tema del riciclaggio consigliamo il volume Antiriciclaggio e professionisti

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 23743 del 7-05-2024

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Indice

1. La questione: rapporto tra reato presupposto e delitto di riciclaggio (insussistenza)


La Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di ambedue gli imputati per il reato di riciclaggio.
Ciò posto, avverso questa decisione gli accusati ricorrevano per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, uno di costoro deduceva violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.), sostenendosi come il reato presupposto fosse stato identificato in una molteplicità di fattispecie concorrenti, senza alcuna specificazione circa la concreta provenienza dei fondi illeciti transitati sulla carta intestata al ricorrente, tenuto conto altresì del fatto che non sarebbe stata valutata la riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie del trasferimento fraudolento di valori. Per approfondire sul tema del riciclaggio consigliamo il volume Antiriciclaggio e professionisti

FORMATO CARTACEO

Antiriciclaggio e professionisti

La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie.In questa edizione, l’Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo.Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa.Il testo è corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza.Ranieri RazzanteProfessore e Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, insegna “Legislazione antiriciclaggio” e “Sociologia e Politica dei Mercati illegali” nell’Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.it). Direttore del Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo di Roma (www.crstitaly.org). Ha fondato e presiede la società Ius Consulting srl in Roma (www.iusconsulting.it). È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, legislazione antiriciclaggio e antimafia (ranierirazzante.it).

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, con particolare riguardo alla contestazione relativa alla indeterminatezza del reato presupposto, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023).

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3. Conclusione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro integra il delitto di riciclaggio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il delitto di riciclaggio è integrato quando una condotta rende difficile identificare la provenienza delittuosa di una somma rilevante di denaro, e questo vale se, per il luogo e le modalità dell’occultamento, è certo che il denaro proviene da attività illecite, fermo restando che, così come non è necessario che sia accertato in giudizio il delitto presupposto, la sua tipologia esatta o gli autori, il giudice può stabilire l’esistenza del delitto anche attraverso prove logiche.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, invocare l’insussistenza di codesto illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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