Illegalità della pena: deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione

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La Prima Sezione penale ha affermato che l’illegalità della pena, derivante dall’erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sent. n. 27435 del 10/07/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione e in accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall’imputato, ha unificato i reati a lui ascritti (lesioni e minaccia) giudicati con due sentenze e rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo in nove mesi di reclusione, dei quali tre mesi, sostituiti con la pena della multa di euro 22.500.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento per due motivi: con il primo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge lamentando che il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze di condanna, non ha valutato l’eventuale estensione della sospensione condizionale della pena disposta con la prima decisione anche alla seconda; con il secondo, è stata dedotta violazione di legge rilevando che il giudice dell’esecuzione, ai fini della determinazione della pena, ha individuato il reato più grave in quello di lesioni oggetto della seconda sentenza di condanna e per il quale era stata inflitta la pena della reclusione senza considerate che, per effetto della Riforma Cartabia, il delitto rientra ormai nella competenza per materia del giudice di pace, con conseguente illegalità della pena della reclusione inflitta.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo:

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. Illegalità della pena: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, premette che anche il Procuratore generale aveva sottolineato l’appartenenza al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la Riforma Cartabia, del delitto di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.
Ad avviso della difesa, infatti, è illegale la pena della reclusione originariamente inflitta in quanto non prevista tra quelle che possono essere comminate dal giudice di pace.
La Suprema Corte sottolinea che la pena “può dirsi illegale, quando, per specie ovvero per quantitò, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, ovvero qualora, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole“.
La sanzioni applicabili nel caso di specie dovevano essere, dunque, quelle individuate dall’art. 52 d.lgs. n. 274/2000.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, dopo un’elaborata argomentazione, la Corte di Cassazione ha emanato il seguente principio di diritto: “l’illegalità della pena, derivante dall’omessa o erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione cui spetta di provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace“.
La Corte ha, dunque, annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena.

Riccardo Polito

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