L’imputato che non si informa sul processo si sottrae alla conoscenza?

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La mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato sul processo dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio costituisce “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo”? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 23750 del 7-05-2024

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Indice

1. La questione: la mancata e involontaria conoscenza del processo dell’imputato


La Corte di Appello di Roma respingeva una richiesta di rescissione presentata ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione ad una sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, che aveva condannato l’istante alla pena detentiva di due anni e tre mesi di reclusione e 300 E. di multa per i reati previsti dagli articoli 497 bis e 648 codice penale.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del richiedente ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di norme processuali e in particolare degli articoli 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

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Formulario Annotato del Processo Penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 34523 del 11/05/2023).
Ebbene, per gli Ermellini, a fronte del fatto che, nel caso in esame, era stato accertato come il ricorrente non avesse avuto contezza del giudizio pendente a suo carico, come riconosciuto anche dalla Corte di merito, ma a dispetto di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, non ricorrevano i profili di colpa individuati dai giudici di seconde cure, così come non risultava che il condannato avesse posto in essere condotte tese a sottrarsi al processo e non fosse mai stato ricercato nel suo paese di origine o di residenza, poiché tutte le notifiche degli atti del procedimento erano state eseguite presso il difensore di ufficio che non aveva mai avuto contatti con il suo cliente, tenuto conto altresì del fatto che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio risaliva alla fase delle indagini preliminari e nessuna vocatio in iudicium erastata tentata nei confronti dell’imputato, che non aveva mai avuto contezza del giudizio pendente a suo carico, era rilevata la nullità della dichiarazione di assenza dell’imputato perché carente sotto il profilo della verifica del necessario presupposto dell’accertamento della conoscenza del processo e della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell’imputato.
Il provvedimento impugnato, quindi, era annullato e si procedeva contestualmente alla revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia e citata in precedenza, nonché alla sospensione dell’esecuzione e alla trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato sul processo dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio costituisce “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in caso di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato sul processo dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non costituisce automaticamente “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo”, nè presuppone la conoscenza della convocazione in giudizio, che deve essere accertata positivamente dal giudice.
Ove sia disatteso siffatto approdo ermeneutico, ben si potrà dunque ricorrere per Cassazione (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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