In materia di benefici penitenziari, quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, è consentito al Tribunale di sorveglianza valutare un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre?
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Indice
La questione: è possibile considerare un ulteriore periodo di monitoraggio per concedere la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali?
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile una richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, rigettando al contempo una richiesta di applicazione della differente misura dell’affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen., relativamente alla pena di cui ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli emesso nel 2023.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del detenuto ricorreva per Cassazione e, tra le argomentazioni ivi addotte, costui contestava il provvedimento impugnato nella parte in cui si era reputato necessario un ulteriore periodo di monitoraggio del detenuto ai fini della concessione della misura de qua. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva la doglianza suesposta infondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in materia di benefici penitenziari, quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, è consentito al Tribunale di sorveglianza valutare un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il Tribunale di sorveglianza può richiedere ulteriori periodi di osservazione e nuovi esperimenti premiali per valutare se il detenuto si adegua alle prescrizioni, anche dopo aver notato elementi positivi nel suo comportamento.
Ove dunque si verifichi siffatta situazione, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare una decisione di questo tipo, ricorrendo per Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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