Trasporto e abbandono di rifiuti: la qualifica del soggetto non esclude reato

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29076 del 18 luglio 2024, ha chiarito che, in caso di trasporto e abbandono di rifiuti, la qualifica del soggetto non esclude la colpevolezza.

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 29076 del 18/07/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato colpevole l’imputato per il reato di trasporto abusivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché di averli abbandonati successivamente a ridosso di un canneto, con conseguente condanna alla pena di 3.000 euro di ammenda, oltre alla confisca del veicolo e dei rifiuti in sequestro ed alla distruzione di questi.
In particolare, l’imputato è stato seguito da una pattuglia della forestale mentre, alla guida di un autocarro che presentava il cassone carico di materiale ingombrante, si dirigeva lungo una strada sterrata nei pressi di una masseria dove, ribaltando il cassone, abbandonava i rifiuti sul margine della strada.
Durante l’identificazione, l’imputato ha esibito un documento attestante l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali del veicolo.
Avverso tale sentenza, è stato proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo: violazione di legge in relazione all’art. 256 TUA ed il correlato vizio di motivazione.
Nello specifico, ad avviso della difesa, difetterebbe la qualifica soggettiva, in quanto l’imputato non è risultato essere in base agli elementi di prova acquisiti, titolare di impresa o responsabile di enti e non sarebbe, quindi, possibile pervenire ad un0affermazione di responsabilità.
Inoltre, i quantitativi entro cui i rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento non potrebbero ritenersi superati.
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2. Qualifica del soggetto in caso di trasporto e abbandono di rifiuti: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che il giudice di merito è pervenuto ad affermare la responsabilità penale del ricorrente in base alla considerazione che, essendo l’imputato proprietario dell’autocarro, che era iscritto all’albo gestori ambientali, unitamente alla natura variegata dei rifiuti oggetto della condotta di abbandono, escludeva l’estemporaneità dell’attività di trasporto e di abbandono di rifiuti, corroborando l’ipotesi accusatoria che vedeva di fatto l’imputato esercitare l’attività imprenditoriale di gestione dei rifiuti.
Inoltre, è principio consolidato che il reato per cui si procede “è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell’attività medesima“.
Per ciò che concerne, invece, la determinazione del quantitativo di rifiuti, facendo ricorso ad un “valore di riferimento a misura senza alcuna precisa indicazione di stima“, il c.d. “metodo spannometrico” si risolve, ad avviso della Corte, in una censura inammissibile in sede di legittimità.
Inoltre, si tratterebbe di un dato assolutamente neutro rispetto alla configurabilità del reato contestato, per il quale rileva non la consistenza del rifiuti, ma la circostanza che quest’ultimo fosse gestito con modalità contrarie alla legge.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso di specie il quadro probatorio delineato dal Tribunale non lascia dubbi in merito alla circostanza che il ricorrente stesse trasportando rifiuti, poi abbandonati secondo le descritte modalità, non da comune cittadino, ma da soggetto che stava esercitando di fatto un’attività imprenditoriale di gestione di rifiuti.
Per questi motivi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

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