Sospensione esecuzione pena pecuniaria con richiesta di affidamento in prova: competenza

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Chi è competente a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, presentata insieme a una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale? Per un approfondimento sull’individuazione del giudice consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 24542 del 29-02-2024

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Indice

1. La questione: le disagiate condizioni economiche del condannato


Il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava l’inammissibilità di una richiesta di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale adottata dall’Agenzia delle entrate in relazione alla pena pecuniaria inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa nel 2023.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., 3 e 27, terzo comma, Cost., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché, a suo avviso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, essendo stato previsto dal legislatore che, in caso di disagiate condizioni economiche del condannato, la pena pecuniaria possa essere dichiarata estinta all’esito della misura, l’anticipata esecuzione della pena, oltre a frustrare il reinserimento sociale dell’interessato, il quale verrebbe privato di possibilità economiche concrete, farebbe venire meno la piena effettività dell’eventuale provvedimento finale, posto che la pena pecuniaria verrebbe dichiarata estinta solo in parte. Per un approfondimento sull’individuazione del giudice consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: la non competenza del giudice dell’esecuzione


Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che, in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al Tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. (Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in via pregiudiziale chi è competente a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, presentata insieme a una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, quando la pena pecuniaria è irrogata insieme a quella detentiva e il condannato chiede l’affidamento in prova al servizio sociale, la competenza per decidere sulla sospensione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di sorveglianza, non al giudice dell’esecuzione.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di individuare correttamente il giudice competente a decidere in casi di questo tipo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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