Impugnazione delibera condominiale: necessario interesse concreto

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Chi impugna una delibera condominiale deve essere portatore di un interesse concreto e non teorico alla sua caducazione.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Tribunale di Palermo – Sent. n. 3083 del 29/05/2024

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Indice

1. I fatti

Un condomino impugnava una delibera adottata, in seconda convocazione, che riteneva invalida perché assunta con il voto di un condomino deceduto. L’attore precisava che con la delibera veniva approvato, grazie al voto favorevole di sei condomini, il punto all’ordine del giorno teso a conferire all’amministratore l’autorizzazione a partecipare alla mediazione proposta dal condomino per annullamento assemblea del 20/10/2022. Secondo l’attore, la quota del condomino, espressa mediante delega, non doveva essere conteggiata; di conseguenza eccepiva l’insufficienza del quorum deliberativo, inferiore ai 500 millesimi previsti dalla normativa applicabile al momento della decisione dell’assemblea, vale a dire dall’articolo 71 quater dip. att. c.c. (si ricorda che attualmente, la riforma Cartabia ha eliminato la necessità di questa delibera).
Per meglio comprendere la vicenda bisogna precisare che la mediazione alla quale si riferiva la delibera impugnata dal condomino era stata avviata (nei confronti del condominio) proprio dall’attore e che, per di più, la decisione dell’assemblea condominiale era stata quella di partecipare al procedimento finalizzato alla conciliazione. Chiarito quanto sopra bisogna aggiungere che il condominio si costituiva e sosteneva la nullità della citazione per indeterminazione della causa petendi e del petitum; inoltre criticava la ricostruzione fatta dall’attore in ordine alla costituzione del quorum deliberativo, dal momento che il voto contestato era dell’erede di un condomino, la cui partecipazione all’assemblea condominiale era legittima. Il condominio notava che la scelta della maggioranza era stata favorevole all’adesione al procedimento voluto dallo stesso attore, con la conseguenza che la sua pretesa di annullare la delibera con cui la maggioranza aveva assecondato l’istanza di mediazione, non risultava sostenuta da alcun interesse giuridico e, perciò, andava dichiarata inammissibile.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. Impugnazione delibera condominiale e interesse: la soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’attore. Come ha osservato lo stesso giudice, astenendosi nel corso dell’assemblea dal votare, il condomino attore ha manifestato interesse contrario alla mediazione in totale contrasto con l’interesse proclamato in udienza. Secondo il Tribunale l’attore se avesse voluto ottenere una autorizzazione inoppugnabile, non avrebbe dovuto fare altro che votare favorevolmente, blindando la decisione assembleare. Tali argomenti, ad avviso del giudice siciliano, mettono in luce la natura meramente teorica e non concreta dell’interesse sotteso all’impugnazione in questione.

3. Le riflessioni conclusive

La domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull’interesse – del tutto astratto – alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev’essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L’interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all’interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all’attività dell’assemblea (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129). Si ricorda che, dopo la c.d. Riforma Cartabia, l’amministratore non è più condizionato nella partecipazione al procedimento di mediazione dal previo ottenimento di una delibera autorizzativa, ma potrà attivare, aderire e partecipare alla mediazione essendovi legittimato ex lege (art. 5-ter Dlgs. n. 28/2010).
Di conseguenza è venuta meno la necessità di chiedere al mediatore di concedere proroghe dei termini del primo incontro, per garantire l’assunzione della delibera e la partecipazione titolata dell’amministratore. Il professionista incaricato dai condomini di gestire il caseggiato dovrà però eviterà di assumere iniziative non concordate e magari ritenute inutili dalla collettività condominiali (assumerà solo le decisioni urgenti nell’interesse della sicurezza dei condomini e di terzi).

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