Accesso agli atti amministrativi del condominio e del condomino

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L’articolo 22, comma primo, della legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) stabilisce che “è riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi”.
La disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio ed il relativo diritto riferito ad una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche misura attenuata. Ne consegue la legittimazione all’accesso ed il riconoscimento a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato (o siano idonei a spiegare) effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla esistenza di una posizione giuridica
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La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Indice

1. L’accesso del condominio e del condomino alle pratiche edilizie del fabbricato condominiale

La giurisprudenza amministrativa è favorevole ad ammettere ormai pacificamente il diritto del condomino ad accedere alle pratiche edilizie concernenti il fabbricato condominiale (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 27 marzo 2023, n. 1890). Il diritto di accesso può essere esercitato anche e indipendentemente dalla pendenza di un giudizio, anche perché – tra l’altro – l’accesso e la conoscenza degli atti può essere strumentale proprio alla valutazione circa opportunità e convenienza di avviare o meno una controversia giudiziale; inoltre, in tale ipotetico giudizio, la documentazione richiesta sarebbe comunque acquisibile nel contesto della relativa istruttoria. Si ricorda che anche il singolo condomino ha il medesimo diritto ad ottenere copia dei titoli edilizi e paesaggistici richiesti dal condominio.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. L’accesso alle pratiche edilizie inerenti al fabbricato condominiale da parte di terzi: un caso recente

Una società, proprietaria di un’area vicina ad un caseggiato, intendeva realizzare su detto terreno un intervento edilizio.
Di conseguenza si apprestava a procedere all’esecuzione dei c.d. “testimoniali di stato”, per accertare ad evidenti fini cautelativi e nel precipuo interesse dei proprietari delle unità immobiliari antistanti l’intervento, lo stato degli immobili circostanti il lotto di terreno, nella condizione ante operam, sia riguardo le parti comuni che le unità abitative private. Tuttavia i condomini si opponevano alla esecuzione dei testimoniali di stato, impedendo l’accesso alle rispettive proprietà private e alle parti comuni dell’edificio. I condomini ritenevano che le attività della società sopra detta potesse ingenerare rischi di crollo come già in passato accaduto, a causa di presenza di falde acquifere che avevano richiesto lavori di consolidamento.
La società ricorreva al Tar per richiedere l’accesso agli atti, cioè la copia di tutti i documenti amministrativi in possesso della P.A., relativi ai fatti esposti sopra, con particolare riferimento al provvedimento con il quale è stato disposto lo sgombero e/o l’evacuazione d’urgenza degli immobili nel condominio a causa dello stato di dissesto dello stesso edificio, ai documenti relativi gli esiti degli accertamenti tecnici condotti per individuare le cause del “dissesto” strutturale del progetto, al progetto, ai pareri, alle autorizzazioni, ai nulla-osta, e, in generale, a tutti i documenti tecnici contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concernente i lavori di consolidamento dell’edificio, nonché ai documenti formati e/o acquisiti in un giudizio presso il Tribunale di Roma, con particolare riferimento all’elaborato tecnico predisposto dal Consulente Tecnico d’Ufficio.

3. La decisione del TAR

I giudici ammnistrativi hanno dato ragione alla società.
La richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241/90 è risultata infatti legittima perché esercitata in funzione non solo di tutela giurisdizionale (pure sussistente) ma anche di prevenzione di pericoli ambientali ai fini della progettazione di interventi edilizi.
Del resto il Tar ha osservato come l’interesse sotteso all’accesso non sia oggettivamente confliggente, ma cooperativo con quello (solo formalmente) oppositivo del condominio controinteressato, preoccupato per i rischi di crollo del proprio stabile per effetto dell’attività della ricorrente.
In buona sostanza, ad avviso del Tar, l’unico argomento contrario all’accoglimento sarebbe la natura asseritamente esplorativa e generica dell’accesso, che tuttavia si è rivelata destituita di fondamento, atteso che la società ha circostanziato in maniera del tutto coerente con i presupposti di tutela l’oggetto dell’accesso stesso, enunciando e descrivendo puntualmente i documenti richiesti. In ogni caso non può essere esclusa dall’accesso neppure la copia della CTU. A tale proposito il Tar ha osservato che, in linea di principio, è corretto affermare che la consulenza tecnica d’ufficio è un atto del consulente del giudice e non della P.A. che sia parte del giudizio in cui essa è disposta; Così, secondo i giudici ammnistrativi quando il processo si è concluso, la CTU di quel giudizio diviene un documento che l’Amministrazione ordinariamente detiene o comunque ha nella propria disponibilità e ciò lo rende soggetto ad accesso ex art. 22 della l. n. 241/90 al pari di tutti gli altri documenti formati o nel possesso dell’Amministrazione stessa per ragioni d’ufficio (Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2022, n.2380).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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