Differenza tra vincoli conformativi ed espropriativi

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Con sentenza n° 5842 del 2 luglio 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha definito, in conformità a propria precedente giurisprudenza ( sentenza n° 1092 del 31 gennaio 2023) , la distinzione tra i vincoli urbanistici a carattere espropriativo e i vincoli  di natura conformativa.

Consiglio di Stato – Sez. IV – Sent. n. 5842 del 02/07/2024

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Indice

1. Natura ed effetti dei vincoli conformativi e dei vincoli a natura ablatoria

In particolare, la decisione segnalata  afferma che i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, in quanto  i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (c.d. zonizzazione) e che si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono.
I vincoli espropriativi sono invece  quelli che riservano all’Amministrazione Pubblica l’edificazione in una specifica area (c.d. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto del diritto di proprietà su di un determinato bene (Consiglio di  Stato, Sezione Quarta, sentenza  n. 3116/2018;  Consiglio di Stato , Sezione Seconda, sentenza n. 342/2020).
Nello specifico,  con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti,  in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, mentre  con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica ( Consiglio di  Stato,  Sezione Quarta, sentenza  n. 6241/2019).

2. Conseguenze sul diritto di proprietà privata della destinazione di Piano a zona agricola, ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico

La  fattispecie esaminata dalla sentenza riguarda  la destinazione a zona verde  di un’area  di proprietà privata, con conseguente preclusione  di attività edilizia.
Il Consiglio di Stato ha statuito che tale destinazione , funzionale all’interesse pubblico generale e conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico,  ha carattere particolare, ma non rientra nello schema ablatorio (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n°16 gennaio 2022 n. 1142).
Tale vincolo conformativo a verde pubblico non comporta la perdita definitiva della proprietà privata, ma impone limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi,  in funzione degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l’attività edificatoria, non comporta il diritto  agli indennizzi a favore dei proprietari  per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico .
Inoltre, a differenza dei vincoli a carattere ablatorio,  non hanno scadenza temporale ( Consiglio di  Stato, Sezione Quarta , sentenza n° 5994 del 22 ottobre 2018).

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