La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., che fa rinvio al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla tutela dei terzi in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all’inserimento del reato presupposto nel catalogo di cui all’art. 240-bis cod. pen., anche nel caso in cui la sentenza che ha disposto il provvedimento ablatorio sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
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Indice
1. I fatti
Una società, tramite il proprio legale rappresentante, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, in sede di appello cautelare reale, ha confermato il rigetto, adottato dalla Corte di appello di Firenze, dell’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto su alcuni beni immobili di proprietà della società in quanto oggetto di aggiudicazione all’esito di vendita senza incanto a proprio favore e a seguito di pignoramento immobiliare.
Tale società è terzo interessato nel procedimento penale a carico dell’imputato per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen.; 81 cpv., 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b) e comma 4, 49 comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995; 81 e 483 cod. pen.; 81, 110 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen.; 81, 110 cod. pen. 2 e 8 d. lgs. n. 74 del 2000.
In sintesi, con il ricorso si eccepiva che l’ordinanza impugnata ha ritenuto applicabile la disciplina normativa contenuta negli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. che a sua volta, in riferimento alla tutela dei terzi in buona fede, richiama le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) a un sequestro disposto, ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen.
Inoltre, la confisca è stata disposta in primo grado dal Tribunale di Pistoia nel luglio 2022 a norma dell’art. 640-quater cod. pen. ed è intervenuta anni dopo l’aggiudicazione dei beni alla società, da considerarsi pacificamente terzo in buona fede.
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Formulario Annotato del Processo Penale
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2. Confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. e terzi di buona fede: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, rileva che la fattispecie di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. è stata inclusa nell’elenco dei delitti contemplati nell’art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata) con il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 e che tale disposizione è stata poi abrogata ma gli effetti del provvedimento normativo di urgenza sono stati fatti salvi dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022, che ha nuovamente inserito – in via definitiva – detta fattispecie incriminatrice nell’art. 240-bis cit.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “l’ipotesi di confisca prevista dall’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confisce aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza“.
Nel caso di specie, l’inclusione del delitto presupposto nell’art. 240-bis è successiva all’aggiudicazione dei beni alla società, ma precedente alla confisca disposta, in primo grado, il 28 luglio 2022.
Ad avviso della Suprema Corte, in relazione all’autore del reato potrebbe trovare applicazione il principio secondo il quale “le modifiche introdotte in tema di reati presupposti della confisca allargata si applicano retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado“.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione rileva che all’inserimento della fattispecie di truffa aggravata per cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado che ha disposto la confisca non può conseguire il trascinamento della disciplina contenuta nell’art. 104-bis disp. att. e dunque anche nel d. lgs. n. 159 del 2011, in riferimento alle modalità di intervento dei terzi per la tutela dei loro diritti.
Invero, la Corte osserva che il novum normativo si connota, per la tutela dei diritti del terzo estraneo e in buona fede, in senso deteriore, limitando la tutela giurisdizionale a fronte, nel caso in esame, di una aggiudicazione del bene effettuata (e quindi della proprietà acquistata dal terzo) quasi due anni e mezzo prima che l’art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. venisse inserito nell’ambito della “confisca allargata”.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con conseguente rinvio al Tribunale di Firenze.
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