Interruzione prescrizione: vale per decreto di citazione in appello?

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Il decreto di citazione per il giudizio di appello rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 26420 del 23-04-2024

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Indice

1. La questione: la mancata rilevazione della prescrizione del reato


La Corte di Appello di Roma confermava una condanna per il reato continuato ed aggravato di falsificazione e messa in circolazione di valori bollati, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il concorrente reato di partecipazione ad associazione a delinquere perché estinto per prescrizione, provvedendo conseguentemente alla rideterminazione della pena.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata rilevazione della intervenuta prescrizione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale rientra nel novero degli atti che interrompono il corso della prescrizione, prima della sentenza che conclude il grado, anche il decreto di citazione per il giudizio di appello, in ragione della genericità del riferimento al decreto di citazione contenuto nell’art. 160, comma secondo, c.p. (ex multis Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023).
Difatti, proprio in relazione alla data di emissione di siffatto decreto, per i giudici di piazza Cavour, si riteneva maturata siffatta causa di estinzione del reato.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il decreto di citazione per il giudizio di appello è annoverabile tra gli atti interruttivi della prescrizione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è per l’appunto postulato che rientra nel novero degli atti che interrompono il corso della prescrizione, prima della sentenza che conclude il grado, anche il decreto di citazione per il giudizio di appello.
Anche tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione quando si deve appurare se un reato possa considerarsi, o meno, estinto per sopravvenuta prescrizione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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