Documenti curatore fallimentare: penalmente rilevanti?

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Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare possono essere considerati documenti penalmente rilevanti? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 26416 del 2-04-2024

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Indice

1. La questione: relazioni e inventari curatore fallimentare: penalmente rilevanti?


La Corte di Appello di Milano confermava una decisione del Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta societaria di tipo patrimoniale, per la distrazione di una somma di denaro.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la prova della distrazione risulterebbe esclusivamente dalla relazione del curatore, che rinviava a documenti che mai erano stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare possono essere considerati documenti penalmente rilevanti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in qualsiasi contesto, non solo quando riguardano un’organizzazione aziendale e una realtà contabile, visto che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni raccolte dal curatore rappresentano prove rilevanti nel processo penale per ricostruire le vicende amministrative della società.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere come correttamente presentare una dichiarazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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