Mancata trasmissione degli atti per l’applicazione della misura cautelare: nullità dell’ordinanza

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30454 del 25 luglio 2024, ha chiarito che la mancata trasmissione degli atti di indagine per l’applicazione della misura cautelare determina la nullità dell’ordinanza.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 39454 del 25/07/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Ragusa che ha applicato allo stesso la misura della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del concorso in una rapina pluriaggravata.
Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione dall’indagato deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 309, comma 5 e 10, 291, comma 1, cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura per effetto dell’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del verbale di individuazione fotografica e degli allegati documenti fotografici, atto su cui era stata fondata la valutazione della gravità indiziaria a carico del ricorrente.
Con il secondo motivo, si è dedotto vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto assenso o, al più, meramente apparente, in riferimento alla censura sollevata con la memoria difensiva che non aveva denunciato le incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e le caratteristiche fisiche dell’indagato.
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2. Mancata trasmissione degli atti per l’applicazione della misura cautelare: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, osserva che le censure formulate dalla difesa trovano riscontro negli atti del fascicolo processuale che documentano la mancata (tempestiva) trasmissione degli atti allegati alla richiesta di applicazione della misura cautelare e valutati dal Gip che ha emesso la misura.
La mancanza di tali atti di indagine tra gli atti trasmessi ha determinato l’effetto della perdita di efficacia della misura cautelare, come previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., poiché “il parziale invio di atti utilizzati per l’emissione della custodia cautelare, da parte dell’organo procedente al Tribunale del riesame, deve equipararsi all’omesso inoltro con conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.“.
Tale sanzione prevista dal legislatore mira, infatti, a salvaguardare il corretto esercizio delle prerogative difensive, esercizio pregiudicato ove al Tribunale del riesame sia messo a disposizione un quadro carente o incompleto su aspetti decisivi, costituenti l’oggetto delle censure che l’istante intende sottoporre alla valutazione del giudice dell’impugnazione mediante l’istanza del riesame.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che, nel caso di specie, considerata la decisività dell’individuazione fotografica operata dalla persona offesa (unico elemento indiziario di rilievo a carico del ricorrente) era fondamentale per l’indagato avere la possibilità di contestare la portata di quell’atto di indagine, censurando le modalità di esecuzione dell’individuazione, la rappresentazione fornita dalla vittima, le difformità tra l’aspetto dell’indagato e la descrizione fornita dal soggetto che aveva effettuato l’individuazione.
Per questi motivi, la Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando inefficace la misura cautelare e disponendo l’immediata scarcerazione dell’indagato.

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