Il patto di non concorrenza è un accordo, generalmente stipulato tra datore di lavoro e dipendente, in cui quest’ultimo si impegna a non svolgere attività lavorative in concorrenza con l’azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questo patto ha l’obiettivo di proteggere gli interessi dell’azienda, in particolare informazioni riservate, know-how e rapporti commerciali.
Indice
1. Normativa di riferimento
Codice Civile Italiano, Art. 2125: Regola il patto di non concorrenza, stabilendo che esso deve essere redatto in forma scritta, definire l’ambito di applicazione territoriale e temporale, e prevedere un corrispettivo economico a favore del lavoratore.
2. Requisiti di validità del patto
1. Forma Scritta: deve essere formalizzato per iscritto.
2. Limitazione di Oggetto, Luogo e Tempo:
–Oggetto: Deve riguardare attività che effettivamente possano fare concorrenza all’azienda.
–Luogo: Deve essere limitato a un’area geografica specifica dove l’azienda ha interessi economici.
–Tempo: La durata massima è generalmente di tre anni, estensibile a cinque per dirigenti e alti funzionari.
3. Corrispettivo: È necessario un compenso specifico per il lavoratore, proporzionato al sacrificio richiesto.
3. Finalità
Il patto mira a:
-Proteggere l’azienda da concorrenza sleale da parte di ex dipendenti.
-Salvaguardare informazioni sensibili e riservate acquisite dal dipendente durante il rapporto di lavoro.
-Tutelare gli investimenti dell’azienda in formazione e sviluppo dei dipendenti.
4. Limitazioni
Il patto di non concorrenza non deve limitare eccessivamente la libertà del lavoratore di svolgere un’attività professionale. Se eccessivamente restrittivo, può essere dichiarato nullo o invalido.
5. Risoluzione e controversie
Inadempimento: Se il dipendente lo viola, l’azienda può richiedere il risarcimento dei danni e, eventualmente, una clausola penale, se prevista.
Contestazione: Il lavoratore può contestare il patto in caso di mancata corrispondenza del compenso o per altre irregolarità.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento