Il tempo di commissione del reato è rivalutabile da parte del giudice dell’esecuzione? Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: errata individuazione da parte del giudice dell’esecuzione della data di interruzione della permanenza del reato
La Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima sezione della Cassazione e in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, revocava un beneficio dell’indulto concesso dalla Corte territoriale della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente individuato la data di interruzione della permanenza del reato associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen. – in relazione al quale era intervenuta la condanna che aveva determinato la revoca del pregresso beneficio dell’indulto – in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006.
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, per quanto riguarda il tempus commissi delicti, in sede esecutiva non è consentito mutare quanto accertato nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione del reato sia individuato con precisione e complessiva delimitazione (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007) fermo restando che, solo nella diversa ipotesi in cui il tempo del commesso reato non sia indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di prendere conoscenza dell’articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il tempo di commissione del reato è rivalutabile da parte del giudice dell’esecuzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che ciò non è possibile quando il momento di consumazione del reato sia individuato con precisione e complessiva delimitazione, mentre è consentito rideterminare codesto lasso temporale, sempreché siffatta valutazione sia rilevante ai fini della decisione demandata, laddove il tempo del commesso reato non sia indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione
Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta tale dato temporale debba essere preso in considerazione da parte del giudice dell’esecuzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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