Furto di acqua potabile: sino a quando si protrae?

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La sentenza in commento fornisce un’interpretazione sulla durata della condotta criminosa consistente nel furto d’acqua potabile.
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 29290 del 7-06-2024

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Indice

1. La questione: la durata della condotta criminosa consistente nel furto d’acqua potabile


La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, confermava l’affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per aver sottratto risorse idriche pubbliche mediante allaccio diretto delle proprie utenze domestiche alla rete esterna.
Ciò posto, avverso questa decisione i difensori degli accusati ricorrevano per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costoro si dolevano del fatto che gli operanti si sarebbero limitati ad accertare l’esistenza delle forniture abusive, senza acquisire prove certe della datazione dell’allacciamento e dell’attribuibilità all’imputato della condotta illecita, in ipotesi perpetrata da altri precedenti occupanti. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava la doglianza suesposta infondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il furto di acqua potabile – realizzato con lo scopo di fruizione di un servizio stabile da parte degli occupanti di un’unità domestica – assume le caratteristiche di una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell’accertamento e dell’interruzione della fornitura (sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015; sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018), fermo restando che l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. – è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Cass. sez. 4, 5 febbraio 2020 n. 5973).
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito sino a quando si protrae il furto di acqua potabile.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che il furto di acqua potabile, effettuato per il suo uso continuo da parte degli occupanti di un’abitazione, è considerato un reato a consumazione prolungata, e questo significa che il reato è considerato flagrante fino a quando non viene scoperta e interrotta la fornitura di tale servizio.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando siffatta condotta criminosa possa stimarsi cessata.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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