Amministrazione di sostegno -Scheda di Diritto

Redazione 24/08/24
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L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per tutelare le persone che, a causa di una malattia o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Indice

1. Definizione


L’amministrazione di sostegno è un istituto che mira a fornire un supporto personalizzato a persone che, pur non essendo completamente incapaci, necessitano di assistenza nella gestione dei propri interessi. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è pensata per adattarsi alle esigenze specifiche dell’individuo, garantendo un intervento proporzionato alla situazione.

2. Normativa di riferimento

  • Codice Civile: Gli articoli 404-413 del codice civile disciplinano l’istituto dell’amministrazione di sostegno.
  • Legge 9 gennaio 2004, n. 6: Introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno nel codice civile.

3. Finalità dell’amministrazione di sostegno


L’amministrazione di sostegno è finalizzata a:

  • Proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni, non sono in grado di gestire i propri interessi.
  • Garantire che l’assistenza sia limitata alle reali necessità del beneficiario, rispettando la sua autonomia nei limiti del possibile.
  • Personalizzare l’intervento, adattandolo alle specifiche condizioni di salute e alle capacità residue della persona.

4. Soggetti coinvolti


4.1. Beneficiario
Il beneficiario è la persona per la quale viene disposta l’amministrazione di sostegno. Può essere chiunque si trovi in condizioni di difficoltà nel gestire autonomamente i propri affari a causa di una malattia, disabilità fisica o mentale.
4.2. Amministratore di Sostegno
L’amministratore di sostegno è la persona nominata dal giudice tutelare per assistere il beneficiario. Può essere un familiare, un amico, o, in mancanza, una persona di fiducia del beneficiario, o anche un professionista esterno. Il suo compito è di assistere il beneficiario nelle attività che quest’ultimo non è in grado di svolgere autonomamente.
4.3. Giudice Tutelare
Il giudice tutelare è l’organo giurisdizionale competente a nominare l’amministratore di sostegno e a vigilare sull’attività di quest’ultimo. Il giudice ha il potere di definire i compiti e i limiti dell’amministratore di sostegno e di modificare o revocare le misure disposte, se necessario.

5. Procedura di nomina


5.1. Presentazione del Ricorso
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere avviato da:
Il beneficiario stesso.
I familiari, conviventi, o i responsabili dei servizi sociali o sanitari.
Il pubblico ministero.
Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
5.2. Esame del Beneficiario
Il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, ascolta il beneficiario, salvo che ciò sia ritenuto pregiudizievole per la sua salute. Il giudice può anche disporre accertamenti medici e raccogliere altre informazioni utili.
5.3. Decreto di Nomina
Il giudice emette un decreto che nomina l’amministratore di sostegno, specificando i compiti e i poteri attribuiti all’amministratore, nonché gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l’assistenza dell’amministratore.

6. Poteri e compiti dell’amministratore di sostegno


L’amministratore di sostegno esercita i poteri attribuiti dal giudice in modo da tutelare al meglio gli interessi del beneficiario. Questi poteri possono riguardare, ad esempio:

  • Gestione del patrimonio: Pagamento di bollette, gestione di conti bancari, vendita di beni.
  • Decisioni sanitarie: Autorizzazione a trattamenti medici, firma di consensi informati.
  • Atti personali: Assistenza nelle decisioni personali, come scelte di residenza o cambiamenti di domicilio.

L’amministratore deve tenere conto, ove possibile, dei bisogni e dei desideri espressi dal beneficiario e deve agire sempre nell’interesse di quest’ultimo.

7. Controllo e vigilanza


L’amministratore di sostegno è soggetto alla vigilanza del giudice tutelare, che può richiedere resoconti periodici sulle attività svolte. Il giudice può modificare le disposizioni relative all’amministrazione di sostegno in base alle esigenze del beneficiario.

8. Modifica e revoca


L’amministrazione di sostegno può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, su richiesta del beneficiario, dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di un familiare, se le circostanze lo richiedono. Il giudice tutelare, esaminata la situazione, può:

  • Modificare i poteri dell’amministratore di sostegno.
  • Sostituire l’amministratore.
  • Revocare l’amministrazione di sostegno se non più necessaria.

9. Differenze con interdizione e inabilitazione

  • Interdizione: Riservata a persone che si trovano in condizioni di infermità mentale permanente e che non sono in grado di provvedere ai propri interessi. È una misura più radicale rispetto all’amministrazione di sostegno.
  • Inabilitazione: Rivolta a persone che, pur avendo una limitata capacità di intendere e volere, non necessitano di interdizione. Anche questa è una misura più rigida rispetto all’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno, rispetto a questi istituti, è più flessibile e meno invasiva, adattandosi alle necessità specifiche del beneficiario.

10. Rilevanza pratica


L’amministrazione di sostegno rappresenta un importante strumento di protezione per le persone vulnerabili, offrendo un’assistenza personalizzata che rispetta la dignità e l’autonomia del beneficiario. È un istituto che consente di evitare misure più drastiche come l’interdizione, assicurando al tempo stesso un’adeguata tutela legale.

11. Giurisprudenza e evoluzione normativa


La giurisprudenza ha contribuito a definire meglio l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, garantendo che il sistema giuridico evolva in modo da rispondere alle esigenze delle persone vulnerabili. È un campo in continua evoluzione, dove le decisioni dei giudici aiutano a calibrare l’uso di questo strumento nel rispetto dei diritti fondamentali.

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