Sottrazione fraudolenta imposte: deve impedire l’azione recuperatoria?

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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 32274 dell’11-04-2024

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Indice

1. La questione: la sussistenza della fattispecie di reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 (sottrazione fraudolenta imposte)


Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, rigettava una richiesta di riesame presentata da un legale rappresentante di una s.r.l. messa in liquidazione, avverso un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale da uno avente ad oggetto il sequestro preventivo della somma di euro 75.000,00 in quanto ritenuta possibile profitto del reato di cui all’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del richiedente ricorreva per Cassazione e, con un unico motivo, costui deduceva violazione di legge, contestando la ritenuta natura fraudolenta della operazione di trasferimento di danaro posta in essere dal ricorrente. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato previsto dall’art. 11 del d.lgs, 10 marzo, n. 74, è integrato non solo ove l’azione recuperatoria dello Stato sia stata resa impossibile per effetto del comportamento simulato o fraudolento del soggetto, ma anche nel caso in cui tale azione sia divenuta meno efficace in quanto resa da tale comportamento più difficoltosa (si veda, a tale proposito: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2018, n. 32504).
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il reato di sottrazione fraudolenta di imposte sia configurabile solo se il comportamento fraudolento impedisce l’azione recuperatoria dello Stato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito, richiamando quell’indirizzo ermeneutico con cui, come appena visto, si sostiene che il reato previsto dall’art. 11 del d.lgs. 10 marzo n. 74 si configura non solo quando il comportamento fraudolento impedisce completamente l’azione recuperatoria dello Stato, ma anche quando la rende meno efficace e più difficile da attuare.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando si possa reputare sussistente codesto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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