Rescissione del giudicato: valida la sospensione feriale

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La Terza Sezione penale ha affermato che il termine di trenta giorni decorrente dall’intervenuta conoscenza della sentenza, fissato a pena di inammissibilità dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla medesima legge.

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 33109 del 26/08/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta del condannato di rescissione del giudicato formatosi in merito alla sentenza del Tribunale di Genova, divenuta irrevocabile, con la quale l’istante era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 6-ter della l.n. 401 del 1989.
È stato, dunque, proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi con i quali è stata dedotta violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto né la sentenza di primo grado né, a monte di questa, l’invito ad eleggere domicilio in Italia, l’avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione diretta a giudizio sarebbero stati tradotti in lingua conosciuta al condannato, mentre, con il secondo motivo, violazione degli artt. 1, 2 e 2-bis della legge n. 742 del 1969, 91 del Rd n. 12 del 1941 e 629-bis cod. proc. pen. poiché la Corte di appello di Genova, nel ritenere che l’istanza di rescissione del giudicato fosse tardiva, avrebbe omesso di considerare la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla menzionata legge del 1969 per l’intero mese di agosto.

2. Rescissione del giudicato e sospensione feriale: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, osserva che la Corte di Genova, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’attuale istante perché tardivo, ha rilevato che, secondo quanto riportato nella ordinanza, lo stesso ricorrente avrebbe affermato che la richiesta in questione è stata presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza della esistenza della sentenza di condanna.
Ebbene, la Corte osserva che siffatta affermazione non è pienamente corrispondente al vero, in quanto l’istante ha, invece, riferito di essere venuto a conoscenza della esistenza della sentenza de qua in data 28 luglio 2023 in occasione del suo arresto.
Risulta, infatti, che nella puntuale scansione temporale degli atti non vi è alcuna affermazione del tipo di quella evocata dalla Corte ligure promanante dall’istante in ordine alla presentazione della sua istanza oltre il termine perentorio previsto per legge per il predetto incombente e, pertanto, si tratterebbe di una valutazione della Corte di merito errata.
La Corte di appello non ha considerato, ad avviso della Cassazione, che il termine di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. non risulta essere fra quelli per i quali non opera la ordinaria sospensione dei termini processuali dettata, in via generale, dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969; disposizione quest’ultima che prevede che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie (…) è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragione, né di carattere strettamente normativo né di carattere sistematico, che possa indurre a ritenere che il termine di 30 giorni utile ai fini della presentazione del ricorso per rescissione del giudicato, decorrente dalla data di conoscenza della sentenza di cui si tratta, non sia sottoposto all’ordinario regime di sospensione dettato dalla legge n. 742 del 1969.
Per quanto di interesse, il termine per l’istante, la cui decorrenza è iniziata il 29 luglio 2023, deve intendersi sospeso a decorrere dal 1 agosto successivo e sino al 31 dello stesso mese.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla medesima Corte che, in diversa composizione personale, ed evidentemente con ampia salvezza della decisione di merito e degli eventuali provvedimenti conseguenti, dovrà esaminare la richiesta di rescissione del giudicato a suo tempo presentata nell’interesse dell’istante.

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