Come dedurre il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: la violazione di legge o l’erronea applicazione del reato contestato nel caso di specie
Il Tribunale di Noia affermava la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di violazione dei sigilli aggravata e del delitto di omessa bonifica e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed € 22.000,00 di multa oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con pena sospesa condizionata alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nei terreni agricoli sequestrati entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, con contestuale confisca dei terreni all’esito della bonifica degli stessi.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 256 comma 3 d.lgs. 152/06 e 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 36/03. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale: “ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito” (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come dedurre il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., vale a dire l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per dedurre correttamente il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., il ricorso deve contestare la corretta applicazione della legge al fatto, così come ricostruito dai giudici di merito, il che si distingue dal contestare la valutazione delle prove, che è invece competenza del giudice di merito e non rientra nella violazione di legge.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione quando si vuole addurre in Cassazione un motivo di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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