La Banca non ha l’obbligo di provare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, una volta eccepita la prescrizione.
Indice
1. Il fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria il 5.07.2024 ha emesso la sentenza n.487 in un giudizio avente ad oggetto due rapporti di conto corrente bancari.
La Banca, difesa dall’ Avv. Francesco Napoli dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO NAPOLI e dal consulente tecnico della Banca D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
2. La Banca non ha l’obbligo di provare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, una volta eccepita la prescrizione
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato che una volta che sia stata sollevata dalla Banca l’eccezione di prescrizione, “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”(Cass. SS.UU. 13 giugno 2019, n. 15895).
Fa di più l’attenta Corte calabrese, precisando che nella surrichiamata sentenza ad indirizzo nomofilattico l’indicazione delle rimesse solutorie non viene abolita, ma si demanda al giudice di valutare le tesi delle parti secondo il criterio del riparto dell’onere probatorio.
Interessante la precisazione che gli Ermellini fanno in merito alla possibilità di acquisire il convincimento del giudice anche avvalendosi di una consulenza che viene con chiarezza indicata specificatamente di carattere percipiente, nulla esprimendo in merito alla possibilità di una consulenza di carattere deducente che, pertanto, sembrerebbe restare esclusa.
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