La V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7206 del 22 agosto 2024, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio del 2022 che aveva respinto il ricorso proposto da Ryanair avverso la disposizione adottata da ENAC nel 2021 recante «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori».
Indice
- 1. Costo extra per la selezione del posto a sedere vicino al soggetto vulnerabile
- 2. Obbligo ENAC di assegnare gratuitamente all’accompagnatore un posto vicino
- 3. Regolamento UE sul trasporto di speciali categorie
- 4. Indicazioni EASA
- 5. Illegittimità del costo extra
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1. Costo extra per la selezione del posto a sedere vicino al soggetto vulnerabile
La questione posta sotto la lente del Consiglio di Stato concerne l’applicazione di un costo extra, ulteriore rispetto al costo già sostenuto ai fini dell’acquisto del titolo di viaggio, per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo dei velivoli, pratica condivisa dalla quasi totalità delle compagnie aeree, relativamente all’applicazione di tale costo extra anche in riferimento al posto dell’accompagnatore di minori di 12 anni, oltre che delle persone con mobilità ridotta.
Tale pratica veniva ritenuta pregiudizievole per gli interessi di tale specifiche categorie di passeggeri, caratterizzate da profili di debolezza e vulnerabilità, per le quali la presenza di un accompagnatore accanto durante il volo risulta indispensabile per prevenire il verificarsi di situazione rischiose o dannose derivanti dall’incapacità di detti individui di tutelare, con sufficiente autonomia, la propria incolumità nel corso del volo.
In esito alla presentazione di un esposto da parte del Codacons, l’ENAC provvedeva alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro per l’accertamento della correttezza e della legittimità di tale policy con riferimento alla posizione di tale categoria di passeggeri.
Dalle risultanze dell’indagine svolta da tale team emergeva che la scelta del posto era ritenuta, dalla quasi totalità dei vettori aerei esaminati, un servizio extra a pagamento, a prescindere dalla tipologia di passeggero.
Per quanto concerneva i minori e i portatori di disabilità motoria, il sistema di assegnazione dei posti in fase di check in, pur prevedendo l’inserimento automatico degli stessi in posti situati accanto ai relativi accompagnatori, non forniva garanzie di realizzazione di tale esigenza di vicinitas, limitandosi tale condizione a fungere da mero criterio di preferenza, coesistente tuttavia con quello della cronologia di presentazione delle richieste.
Le procedure e le modalità di assegnazione casuale dei posti non erano rese note al momento della prenotazione/acquisto del biglietto aereo ai passeggeri, che non ricevevano alcuna indicazione in ordine al posto da occupare sull’aeromobile e, quindi, non godevano di alcuna garanzia sull’assegnazione di posti vicini, a meno che non procedessero all’acquisto del servizio extra a pagamento.
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2. Obbligo ENAC di assegnare gratuitamente all’accompagnatore un posto vicino
L’ENAC ha adottato la disposizione 63/2021, con cui ha disposto in capo alle compagnie aeree l’obbligo di assegnare gratuitamente all’accompagnatore di persone con difficoltà motoria ovvero dei bambini sino a 12 anni, un posto vicino a dette persone, prevedendo anche la ripetibilità del sovrapprezzo corrisposto per i viaggi eseguiti dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
Tale Regolamento è stato gravato in prime cure da Ryanair, tuttavia il TAR ha respinto il ricorso.
3. Regolamento UE sul trasporto di speciali categorie
Nel rigettare l’appello avverso il rigetto del Tar, il Consiglio di Stato ha richiamato il Regolamento (UE) 965/2012, nell’allegato IV nella parte CAT.OP.MPA.155 “Trasporto di speciali categorie di passeggeri (SCP)”:
a) I passeggeri di un volo che richiedono delle condizioni, assistenza e/o equipaggiamenti speciali vengono considerati come SCP. Questi comprendono almeno:
1) persone con mobilità ridotta (PRM) con le quali si intende, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, ogni persona la cui mobilità sia ridotta a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età;
2) neonati e bambini non accompagnati; e
3) persone espulse, passeggeri non ammissibili o detenuti sotto custodia.
b) Le categorie speciali di passeggeri devono essere trasportate in condizioni in grado di assicurare la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti conformemente alle procedure stabilite dall’operatore.
c) Le categorie speciali di passeggeri non devono occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa:
1) impedire ai membri dell’equipaggio di svolgere i propri compiti;
2) ostruire l’accesso agli equipaggiamenti d’emergenza; o
3) impedire l’evacuazione di emergenza dell’aeromobile.
d) Il comandante viene preventivamente informato nel caso di trasporto di categorie speciali di passeggeri.
4. Indicazioni EASA
L’EASA ha inteso fornire alcune indicazioni sulle possibili modalità alternative per garantire il trasporto in sicurezza delle categorie speciali di passeggeri che richiedono accompagnatori, richiesto dall’indicata prescrizione del Regolamento (UE) n. 965/2012. L’EASA ha adottato dei Mezzi Accettabili di Conformità precisando che non sono vincolanti e che “quando i mezzi accettabili di conformità sono rispettati, i relativi requisiti delle norme attuative sono soddisfatti.
Tra queste indicazioni, rileva l’AMC1 riferita alla citata norma CAT.OP.MPA.155(c) del Regolamento (UE) n. 965/2012, con cui si dispone che “il vettore aereo stabilisce le proprie procedure di volo tenendo conto che se un passeggero definito categoria speciale viaggia con un accompagnatore, allora l’accompagnatore dovrebbe essere seduto vicino al passeggero SCP”.
Come ritenuto dal primo giudice, la vicinitas prevista dall’indicata AMC1 da mero onere, atto ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di trasporto in condizioni di sicurezza, ovvero di safety previsto dalla citata norma CAT.OP.MPA.155 del Regolamento (UE) 965/2012 (“Le categorie speciali di passeggeri devono essere trasportate in condizioni in grado di assicurare la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti conformemente alle procedure stabilite dall’operatore”), assume la configurazione di vero e proprio obbligo nell’eventualità in cui il vettore non sia in grado di assicurare una modalità alternativa di tutela della sicurezza delle SCP.
La modalità alternativa di garanzia della safety potrebbe consistere solo nell’affiancamento al passeggero appartenente all’indicata categoria di un assistente di volo; soluzione questa di difficile applicazione, comportando un costo notevole a carico delle compagnie aeree tenute a garantire la safety, obbligo inderogabile ai sensi della citata prescrizione del Regolamento.
5. Illegittimità del costo extra
In alcun modo le compagnie, tenute all’assolvimento di detto obbligo, potrebbero costringere gli utenti al pagamento di un costo aggiuntivo, oltre a quello dell’acquisto del biglietto, per assicurare una delle modalità alternative per il raggiungimento della safety in presenza di soggetti vulnerabili, e nell’ipotesi di specie di minori al di sotto dei 12 anni, ovvero la vicinanza dell’accompagnatore/genitore.
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