Corte di giustizia e Tribunale UE, dal 1º settembre operative le modifiche alle norme procedurali

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La Corte di giustizia e il Tribunale UE hanno emendato i rispettivi regolamenti procedurali per attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia UE decise dal Parlamento e dal Consiglio UE. Le nuove norme innovano e semplificano i procedimenti dinanzi ai due organi giurisdizionali.

Indice

1. Attuazione delle modifiche dello Statuto Della CGUE


Alcune novità normative mirano ad attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia UE. Si tratta, in particolare, di quelle disposizioni imprescindibili per consentire il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, operative dal 1º ottobre 2024. Le nuove norme di procedura, entrate in vigore il 1º settembre 2024, nonché le versioni consolidate dello Statuto e dei regolamenti di procedura delle due autorità giurisdizionali, sono accessibili sul website istituzionale della Curia UE, nelle rubriche Corte/Il procedimento e Tribunale/Il procedimento.

2. Innovazioni procedurali


Le modifiche del regolamento di procedura della Corte:

  • precisano le modalità del trattamento iniziale delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte per determinare il giudice competente a esaminarle;
  • introducono le disposizioni occorrenti per assicurare un trattamento rapido delle domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale alla Corte con la motivazione che queste ultime richiedono una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto UE;
  • prevedono le modalità di pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati nei procedimenti pregiudiziali decisi dal 1º settembre 2024, salvo obiezioni da parte di uno di questi ultimi;
  • prevedono in modo esplicito la possibilità, per le parti o i loro rappresentanti, di partecipare alle udienze in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni giuridiche e tecniche precisate nelle istruzioni pratiche alle parti;
  • precisano le norme relative alla protezione dei dati personali, nonché alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali;
  • circa la trasmissione delle udienze della Corte, le modalità già applicate per le udienze di discussione della Grande Sezione e per le udienze riguardanti la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, risultano ora enunciate in una nuova disposizione.

Le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale:

  • vertono su taluni aspetti afferenti alla struttura e all’organizzazione del Tribunale. In dettaglio, esse prevedono la costituzione di una sezione intermedia tra le sezioni di 5 giudici e la grande sezione di 15 giudici, la quale sarà composta di 9 giudici e presieduta dal vicepresidente del Tribunale. Le domande di pronuncia pregiudiziale saranno attribuite a sezioni specificamente incaricate di conoscere di tali cause che si riuniscono con 5 giudici, fatta salva la possibilità di rinviarle a un altro collegio giudicante, a seconda della difficoltà e dell’importanza della causa. I giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale nelle cause pregiudiziali e quelli chiamati a sostituirli in caso di impedimento sono eletti dal Tribunale e assistono il collegio giudicante competente in ogni causa pregiudiziale, sul modello della partecipazione degli avvocati generali ai procedimenti dinanzi alla Corte;
  • prevedono le modalità secondo le quali le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte saranno trattate dal Tribunale. Per offrire ai giudici nazionali, come anche agli interessati, le stesse garanzie applicate dalla Corte, il Tribunale ha ripreso le disposizioni del regolamento di procedura della Corte applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale, fatti salvi taluni adeguamenti preordinati a preservare la coerenza globale delle norme procedurali che si applicano al Tribunale;
  • per quanto riguarda il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, le nuove norme pratiche di esecuzione si ispirano ampiamente alla prassi della Corte;
  • prevedono la soppressione dei diritti di cancelleria per gli estratti del registro presso la cancelleria, per le copie degli atti processuali, come pure per le copie conformi delle ordinanze e delle sentenze;
  • è disposto l’aggiornamento delle disposizioni afferenti alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali;
  • prevista la possibilità di procedere con una semplice decisione per adottare misure procedurali che richiedevano finora l’emanazione di un’ordinanza (riapertura della fase orale e riunione di cause in assenza di domanda di trattamento riservato);
  • viene limitato il termine per introdurre un adattamento del ricorso ove un atto di cui si chiede l’annullamento sia sostituito o modificato da un ulteriore atto avente il medesimo oggetto;
  • prevista la possibilità di adottare direttamente un mezzo istruttorio per chiedere informazioni o la produzione di un documento senza la previa adozione di una misura di organizzazione del procedimento;
  • precisate e razionalizzate le norme relative all’attribuzione a un collegio giudicante delle domande accessorie (rettifica, omessa pronuncia, opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, opposizione di terzo, interpretazione, revocazione, contestazione sulle spese);
  • prevista la trasmissione delle udienze del Tribunale, che potrà avvenire solo dopo l’entrata in vigore di una decisione di attuazione.

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3. Le nuove norme pratiche di esecuzione


Le nuove istruzioni pratiche alle parti:

  • adottate dalla Corte, tengono conto delle novelle del regolamento di procedura della Corte e forniscono ulteriori chiarimenti su varie questioni pratiche relative alla fase scritta o orale del procedimento;
  • adottate dal Tribunale, spiegano e precisano le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale, in specie per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il trattamento riservato di taluni dati nei ricorsi diretti, la presentazione degli atti processuali e dei loro allegati, e anche la partecipazione alle udienze, inclusa quella in videoconferenza.

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