Concentrazione Illumina-Grail, interviene la Corte di Lussemburgo

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La Corte di Lussemburgo ha annullato la sentenza del Tribunale UE e le decisioni con le quali la Commissione ha accolto alcune domande di autorità nazionali garanti della concorrenza intese a sottoporre a esame il progetto di concentrazione Illumina – Grail.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea -Grande sezione- cause riunite C‑611/22 P e C‑625/22 P del 3-09-2024

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Indice

1. Nessuna competenza per i progetti senza dimensione europea


La Commissione non è autorizzata a sollevare o accettare il rinvio alla stessa di progetti di concentrazione che non presentano dimensione europea da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, ove quest’ultime non siano competenti ad analizzare detti progetti in virtù della propria disciplina nazionale. Questo in sostanza il dictum reso dalla Corte di Lussemburgo il 3 settembre 2024 nella sentenza sulle cause riunite C-611/22 P (Illumina/Commissione) e C-625/22 P (Grail/Commissione e Illumina).

2. La vicenda della concentrazione Illumina-Grail


Nel settembre 2020 Grail LLC, company americana che sviluppa test ematici per la diagnosi precoce dei tumori, e Illumina Inc., company americana specializzata nelle soluzioni di analisi genetica, hanno reso pubblico un progetto proteso all’acquisizione del controllo esclusivo di Grail da parte di Illumina. La concentrazione, non avendo dimensione europea, poiché Grail non realizzava alcun fatturato né nell’UE né in altre parti del mondo, non è stata notificata alla Commissione. Inoltre, non veniva notificata neppure negli Stati membri ovvero negli Stati parti dell’accordo dello Spazio economico europeo, poiché non raggiungeva le soglie nazionali rilevanti. Dopo una denuncia relativa a tale concentrazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentarle, in virtù del regolamento sulle concentrazioni (Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese), le loro eventuali richieste affinché esaminasse in ogni caso detto progetto, poiché avrebbe potuto pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e incidere sulla concorrenza nel loro territorio. La Commissione ha ricevuto istanza in tal senso dall’autorità francese garante della concorrenza, alla quale si sono unite le autorità della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei Paesi Bassi.

3. Rigetto del Tribunale


Con la sentenza Illumina/Commissione del 2022, il Tribunale ha rigettato il ricorso di Illumina avverso le decisioni con cui la Commissione ha accolto la richiesta principale e le richieste di riunione. Illumina e Grail hanno proposto ricorso avverso detta pronuncia.

4. Presa di posizione della Corte UE


La Corte UE ha annullato la sentenza del Tribunale e le decisioni controverse della Commissione ritenendo che, erroneamente, il Tribunale sia giunto alla conclusione che l’interpretazione letterale, storica, contestuale e teleologica del regolamento sulle concentrazioni consentiva alle autorità nazionali garanti della concorrenza di richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non soltanto non risulta di dimensione europea, bensì, in aggiunta, sfugge alla loro competenza in materia di controllo, non raggiungendo le soglie nazionali applicabili. Per la Corte UE il Tribunale ha erroneamente dichiarato che tale regolamento prevede un “meccanismo correttivo” preordinato a consentire un controllo delle concentrazioni aventi effetti significativi sulla struttura della concorrenza nell’UE. Per la medesima Corte, l’interpretazione del Tribunale minaccia di rompere l’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti da tale regolamento. La Corte ha rilevato che le soglie fissate per definire se un’operazione debba o meno essere notificata costituiscono una garanzia di prevedibilità e certezza del diritto per le imprese interessate. Esse devono poter facilmente stabilire se il loro progetto di operazione debba essere oggetto di un esame preliminare e, in ipotesi affermativa, da parte di quale autorità e a quali requisiti procedurali.

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