Astensione dalle udienze penali: consentita per reati prossimi alla prescrizione?

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È consentita l’astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è prossima? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 33037 del 12-07-2024

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Indice

1. La questione: ammissibilità della dichiarazione all’astensione proclamata dall’U.C.P.I.


La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza di primo grado, emessa in sede di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, nell’udienza fissata per la trattazione di siffatto ricorso, la Suprema Corte prendeva atto di come il legale avesse depositato dichiarazione di adesione alla astensione proclamata dall’Unione delle Camere penali italiane. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso, nel reputare il ricorso suesposto parzialmente fondato (mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen.), osservava in via preliminare come dovesse essere confermata l’ordinanza adottata con la quale era stata respinta la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso presentata dal difensore di fiducia dell’imputato, che, come già osservato in precedenza, aveva dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere penali, e ciò in ragione di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è consentita l’astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare (da ultimo, Sez. 2, n. 21779 del 18/02/2014).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è consentita l’astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è prossima.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che il difensore non può astenersi dalle udienze penali se la prescrizione del reato è prevista entro i termini stabiliti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, chiedere l’astensione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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