L’assemblea può costituire un fondo cassa condominiale per spese ordinarie

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L’assemblea può costituire un fondo cassa condominiale per le spese ordinarie. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
riferimenti normativi: artt. 1136 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sez. V, Sentenza n. 7695 del 16/05/2023

Corte di Cassazione – sez. II – sentenza n. 23893 del 05-09-2024

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Indice

1. La vicenda: la delibera assembleare per costituire la cassa comune


Alcuni condomini convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale il condominio, chiedendo di annullare una delibera perché approvata nonostante l’omesso invio del prospetto del bilancio consuntivo e la mancata indicazione, nei documenti presentati in sede assembleare, di tutti gli elementi essenziali del bilancio; gli attori osservavano che l’amministratore non aveva prodotto i giustificativi delle spese effettuate nell’annualità di riferimento. Il Tribunale annullava la delibera nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo 2010, affermando che illegittimamente l’assemblea aveva deliberato di utilizzare il relativo residuo attivo nell’esercizio successivo (2011), istituendo un fondo cassa. La Corte d’Appello ribaltava la decisione di primo grado, sostenendo che l’istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientrava nel potere discrezionale dell’assemblea, non sindacabile dal giudice e la relativa deliberazione non pregiudicava l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio o il loro diritto proporzionale al riaccredito (o scomputo) delle somme. I giudici di secondo grado non ritenevano fosse necessaria nella convocazione dell’assemblea l’inserimento dell’argomento relativo all’istituzione del fondo cassa qualora prevista dall’approvazione del rendiconto. Inoltre aggiungevano che non sussisteva l’obbligo per l’amministratore di allegare all’ordine del giorno la documentazione giustificativa del bilancio, essendo questi tenuto soltanto a consentire ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione o estrarne copia a loro spese, richiesta che non era stata mai avanzata. I condomini soccombenti ricorrevano in cassazione facendo presente, tra l’altro, che il fondo cassa era stato illegittimamente costituito, non essendo prevista alcuna compensazione delle somme a credito a favore dei condomini, né le modalità di impiego delle somme; i ricorrenti notavano che la delibera impugnata non aveva realmente istituito un fondo cassa, ma aveva deliberato su un avanzo di cassa oggetto di riporto degli ultimi due anni, come comprovato dal verbale assembleare del 10 gennaio 2011. Inoltre evidenziavano che la Corte d’appello aveva applicato taluni precedenti di legittimità del tutto inconferenti quanto alla possibilità di utilizzare il fondo cassa, pronunce che avevano riguardo ad ipotesi in cui l’assemblea condominiale aveva disposto il reimpiego delle somme per interventi di manutenzione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio.

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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1. La questione


L’assemblea che istituisce un fondo cassa deve obbligatoriamente prevedere il riaccredito delle somme quale unica modalità di impiego?

2. La soluzione


La Cassazione ha ritenuto condivisibile la decisione di secondo grado. Secondo i giudici supremi la sentenza della Corte di Appello ha spiegato, in modo argomentato, che l’assemblea ha il potere discrezionale di deliberare circa l’utilizzazione di un avanzo di gestione (salvo un eventuale eccesso di potere), e che non occorre inserire all’ordine del giorno la costituzione del fondo cassa, essendo sufficiente che sia prevista l’approvazione del rendiconto, evidenziando che è onere del singolo richiedere all’amministrazione il rilascio di copia dei giustificativi di spese (richiesta che, nel caso, non era stata avanzata). Secondo i giudici supremi qualora l’assemblea istituisca un fondo cassa non deve poi obbligatoriamente prevedere il riaccredito delle somme quale unica modalità di impiego o non deve specificare quali somme, su quei residui, competano ai singoli, in modo da rendere verificabile la successiva compensazione.

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3. Le riflessioni conclusive


La costituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria conservazione e manutenzione dei beni comuni appartiene al potere discrezionale dell’assemblea e non pregiudica né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né loro il diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se l’istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, purché sia desumibile dal rendiconto allorquando nello stesso l’accantonamento di un’entrata condominiale sia destinato alle spese di ordinaria manutenzione (Trib. Bari, sez. IV, 20 luglio 2006). Più recentemente si è affermato che la previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l’accantonamento di eventuali entrate è del tutto legittima e non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale (Cass. civ., sez. II, 25/06/2020, n.12638). In ogni caso non è richiesta l’espressione in cifre delle somme spettanti a ciascun comproprietario a pena di annullabilità, essendo possibile stabilirne l’entità e procedere alle opportune verifiche sulla correttezza della successiva compensazione sulla base della documentazione contabile pienamente esplicativa (Cass. civ., sez. II, 02/09/2022, n. 25900). Nulla cambia, poi, per il singolo se le somme gli siano subito riaccreditate o siano invece scomputate dalle spese effettuate nell’annualità successiva (Cass. civ., sez. VI, 09/02/2021, n.3043).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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