D.l. 131/2024 (anti-infrazione): novità per il Codice di procedura penale minorile

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In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131, con cui il Governo ha adottato una serie di disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Al decreto legge e al suo testo abbiamo dedicato l’articolo “D.l.131/2024 (anti-infrazione) in GU: analisi delle novità normative”
Orbene, tra i precetti normativi ivi previsti, alcuni di essi concernono il codice di procedura penale minorile.
Difatti, l’art. 5 di questo decreto legge è intervenuto proprio nell’ambito di questa materia giuridica allo scopo di adeguare il nostro ordinamento processualpenalistico alla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, e segnatamente in riferimento a quanto disposto dagli articoli 4[1], 5[2] e 8[3] preveduti da tale direttiva, a seguito della procedura d’infrazione n. 2023/2090.
In effetti, posto che questa procedura di infrazione riguardava la mancata “comunicazione delle misure di trasposizione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali”[4], con tale precetto normativo, il Governo ha voluto ovviare a tale stato delle cose, provvedendo al “corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali”[5].
Chiarito ciò, non resta che vedere come siffatta direttiva è stata recepita per effetto di codesto decreto legge.
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Indice

1. La modifica apportata all’art. 1 del d.P.R. n. 448 del 1988 (Codice di procedura penale minorile)


Per quanto concerne l’art. 1 del d.P.R., 22 settembre 1988, n. 488 che, come è noto, prevede i i principi generali del processo minorile, l’art. 5, co. 1, lettera a), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 è intervenuto su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;”.
Di conseguenza, per effetto di questa modificazione, è ora disposto che le disposizioni del presente decreto (vale a dire il d.P.R. n. 448 del 1988) e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, in riferimento al procedimento (penale) a carico dei minorenni, sono applicate non solo in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (come già stabilito in precedenza), ma anche assicurando l’osservanza dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea[6], nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. La modificazione preveduta per l’art. 7 del d.P.R. n. 448 del 1988


Per quanto riguarda l’art. 7 del d.P.R., 22 settembre 1988, n. 488 che, come è risaputo, contempla le notifiche all’esercente la potestà dei genitori, l’art. 5, co. 1, lettera b), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 ha emendato codesto precetto normativo nella susseguente maniera: “all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;”.
Quindi, alla luce di siffatto innesto legislativo, l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, non solo agli esercenti la responsabilità genitoriale (come già preveduto in precedenza), ma pure ai soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter del d.P.R. n. 488 del 1988, vale a dire:

  • gli altri esercenti la responsabilità genitoriale;
  • altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.

3. Il “nuovo” art. 9-bis del d.P.R. n. 448 del 1988


L’art. 5, co. 1, lettera c), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 ha introdotto una “nuova” disposizione legislativa in seno al d.P.R. n. 448 del 1988, vale a dire l’art. 9-bis, intitolato “Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale”, che dispone quanto segue: “1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché’ dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.  2. Ai fini della sottoposizione all’interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.”.
Quindi, salvo quanto enunciato dalle normative succitate, per effetto di questo innesto legislativo, è adesso enunciato che il minorenne, sottoposto a restrizioni della propria libertà personale, deve essere soggetto, senza indebito ritardo e, pertanto, in assenza di un valido motivo che procrastini l’incombente che vedremo da qui a breve, ad una visita medica per appurare le sue condizioni fisiche e psicologiche.
Oltre a ciò, è altresì stabilito che questo accertamento deve essere ripetuto laddove vi siano specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze del caso.
Infine, è sancito che i risultati di questi accertamenti devono essere presi nella dovuta considerazione ogni volta il minorenne sottoposto in vinculis sia interrogato o sottoposto ad altri atti di indagine, o siano raccolte delle prove o adottate o previste eventuali misure nei suoi confronti.

4. I cambiamenti previsti per l’art. 12 del d.P.R. n. 448 del 1988


In riferimento all’art. 12 del d.P.R., 22 settembre 1988, n. 488 che, come è noto, regolamenta all’assistenza all’imputato minorenne, l’art. 5, co. 1, lettera d), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131, da un lato, modifica il primo comma di questo articolo, dall’altro, introduce, sempre in seno a tale articolo, ulteriori commi, e segnatamente i commi 1-bis e 1-ter.
Orbene, procedendo per gradi, incominciando dal comma primo, l’art. 5, co. 1, lettera d), n. 1, decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 prevede una sua modifica nei seguenti termini: “al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilità genitoriale»;”.
Quindi, in virtù di codesta modificazione, se prima era sancito che l’“assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede”, è ora disposto che l’assicurazione di siffatta assistenza avviene in presenza, laddove non ci siano i genitori, degli altri esercenti la responsabilità genitoriale.
Precisato ciò, venendo a trattare gli ulteriori commi inseriti da siffatto decreto legge (art. 5, co. 1, lettera d), n. 2), a partire dal comma 1-bis, è ivi disposto quanto segue: “Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all’interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l’informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale”.
Pertanto, è consentita anche la presenza di un’altra persona idonea, purché essa sia stata indicata dallo stesso minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione.
Oltre a ciò, è altresì richiesto che ricorrano una o più delle condizioni appena menzionate.
E’ quindi sufficiente che ricorra una solo di queste condizioni, non essendo necessario che sussistano congiuntamente.
Detto questo, a sua volta, l’ulteriore comma aggiunto, cioè il comma 1-ter, dispone quanto sussegue: “Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l’autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti di competenza”.
Dunque, nell’ottica di un coordinamento tra autorità giudiziarie, come appena visto, è stabilito che l’autorità giudiziaria procedente informi prontamente il Presidente del Tribunale per i minorenni al fine di mettere in condizione costui di adottare i provvedimenti di sua competenza.

5. Il “nuovo” art. 12-bis del d.P.R. n. 448 del 1988


Altra disposizione legislativa, integralmente concepita in questo decreto legge (art. 5, co. 1, lettera e), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131), è l’art. 12-bis del d.P.R., 22 settembre 1988, n. 488, intitolato “Diritto all’informazione”, il quale statuisce quanto segue: “1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.  2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che vengano informati l’esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall’esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all’articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all’articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell’articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.  3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall’autorità giudiziaria, d’ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l’accesso all’istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l’accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà. 4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.  5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne”.
Di conseguenza, salvo quanto disposto dall’articolo 1[7] e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121[8], al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 di questo “nuovo” articolo, i quali, come appena visto, ad incominciare da quanto disposto dal comma secondo, rispettivamente prevedono le seguenti informazioni:

  • di essere sottoposto ad indagini;
  • a che vengano informati l’esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter del d.P.R. n. 448 del 1988;
  • a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 448 del 1988[9];
  • a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell’articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988[10];
  • a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13[11] e 33[12] del d.P.R. n. 448 del 1988.

Inoltre, nel caso in cui il minorenne sia stato privato della propria libertà personale, e quindi solo in questo caso, stante quanto disposto dal comma terzo, spettano a costui anche le seguenti informazioni:

  • a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;
  • a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall’autorità giudiziaria, d’ufficio o su istanza di parte;
  • a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l’accesso all’istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l’accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

Infine, visto quanto preveduto nel comma quarto, allorché il minorenne sia sottoposto ad una misura cautelare detentiva, spetta a questi di ricevere pure le seguenti informazioni:

  • che, prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
  •  che la durata della misura cautelare e’ soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
  • che la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Ad ogni modo, tutte queste informazioni, come richiesto dal comma quinto, devono essere sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne, e questo nell’evidente ottica di far sì che il diritto di essere correttamente informato non rimanga una mera petizione di principio, ma possa essere concretamente esercitato, il che non può avvenire in presenza di un linguaggio complicato e non in grado di essere compreso da un minore.

6. Il “nuovo” art. 12-ter del d.P.R. n. 448 del 1988


Ennesimo precetto normativo, sempre preveduto da questo decreto legge (art. 5, co. 1, lettera e), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131), è l’art. 12-ter del d.P.R., 22 settembre 1988, n. 488, intitolato “Informazioni all’esercente la responsabilita’ genitoriale”, che dispone quanto sussegue: “1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all’esercente la responsabilita’ genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell’articolo 12 dall’autorità giudiziaria che procede. 2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell’articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all’esercente la responsabilita’ genitoriale”.
Tale articolo, quindi, così strutturato, si pone come logico completamento di quello appena visto, in quanto prevede che le informazioni, a cui fa riferimento l’art. 12-ter del d.P.R. n. 448 del 1988, siano comunicate all’esercente la responsabilita’ genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 448 del 1988 (articolo, questo, già esaminato in precedenza) dall’autorità giudiziaria procedente.
Tuttavia, alla cessazione delle circostanze indicate nell’articolo 12, comma 1-bis del d.P.R. n. 448 del 1998 e, pertanto, quando vengono meno le circostanze che avevano comportato l’assistenza del minorenne da parte di persona idonea indicata dallo stesso minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all’esercente la responsabilità genitoriale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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7. Le modificazioni apportate al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121


Da ultimo, sebbene non riguardante il codice di procedura penale minorile in sé e per sé considerato, poiché strettamente afferente la posizione del minore, quale autore di reato, non può non includersi, nella presente disamina, anche le modifiche apportate dal decreto legge n. 131 del 2024 al decreto legislativo, 2 ottobre 2018, n. 121, il quale, come è notorio, disciplina l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Orbene, tra i precetti normativi, contenuti nel d.lgs. n. 121 del 2018 modificati dal decreto legge qui in esame, il primo ad essere stato preso in considerazione è l’art. 1 che, come è notorio, regolamenta le regole e le finalità di esecuzione.
Difatti, l’art. 5, co. 2, lettera a), n. 1, decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 interviene su questo articolo 1 nei seguenti termini: “al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché’ dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;”.
Quindi, per effetto di questa modificazione, è adesso stabilito che, nel “procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché’ dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali”.
Ciò posto, sempre in riferimento all’art. 1, l’art. 5, co. 2, lettera a), n. 2, decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 emenda il comma secondo di questo articolo nella susseguente maniera: “al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;”.
Di conseguenza, se prima era preveduto che l’“esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134”, adesso muta, o meglio viene più chiaramente esplicitato il riferimento normativo richiamato in codesto dettato normativo, facendosi espresso riferimento al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che per l’appunto regola la disciplina organica della giustizia riparativa.
Infine, l’ultima novità, che riguarda questo decreto legislativo, è l’introduzione di una ulteriore disposizione legislativa, vale a dire l’art. 11-bis, per effetto dell’art. 5, co. 2, lettera b), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131.
Ebbene, questo nuovo articolo, intitolato “Informazioni relative alla detenzione”, prevede quanto segue: “1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, quando è disposta l’esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che: a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno dieta’;  b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;  c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;  d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell’autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate”.
Dunque, spetta al minorenne di ricevere queste informazioni allorché la condanna a pena detentiva, emessa a suo carico, sia messa in esecuzione.

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Note


[1]Ai sensi del quale: “1. Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite: a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne: i) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all’articolo 5; ii) il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all’articolo 6; iii) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all’articolo 14; iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all’articolo 15, paragrafo 4; v) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’articolo 18; b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne: i) il diritto a una valutazione individuale, di cui all’articolo 7; ii) il diritto a un esame medico, incluso il diritto all’assistenza medica, di cui all’articolo 8; iii) il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11; iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all’articolo 15, paragrafo 1; v) il diritto di presenziare al processo, di cui all’articolo 16; vi) il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all’articolo 19; c) al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all’articolo 12. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate secondo la procedura di cui al diritto nazionale. 3. Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva”.
[2]Secondo cui: “1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell’articolo 4 siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall’autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale: a) sia contraria all’interesse superiore del minore; b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o l’identità è ignota; c) potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale. Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l’adulto nominato dal minore non sia approvato dall’autorità competente, quest’ultima, tenendo conto dell’interesse superiore del minore, designa un’altra persona e le comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un’autorità o di un’altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori. 3. Qualora le circostanze che hanno condotto all’applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), cessino di sussistere, qualsiasi informazione fornita al minore ai sensi dell’articolo 4 che risulti ancora rilevante nel corso del procedimento è trasmessa al titolare della responsabilità genitoriale”.
[3]Alla stregua del quale: “1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia diritto senza indebito ritardo a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L’esame medico è il meno invasivo possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato. 2. I risultati dell’esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti. 3. L’esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti: a) il minore; b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli articoli 5 e 15; c) il difensore del minore. 4. Le conclusioni dell’esame medico sono registrate per iscritto. Ove necessario, deve essere fornita l’assistenza medica. 5. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze”.
[4]https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-infrazioni/13-mar-2024/.
[5]https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-93/26492.
[6]Per cui: “1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
[7]Per il quale: “1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché’ dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”.
[8]Secondo cui: “Nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali”.
[9]Per cui: “In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale”.
[10]Alla stregua del quale: “1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.
[11]Secondo cui: “1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica”.
[12]In virtù del quale: “1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è tenuta a porte chiuse. 2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente. 3. L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato. 4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4”, d.P.R. n. 448 del 1988.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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