Dichiarazione redditi: affidarsi ad un professionista esonera da responsabilità?

Affidarsi a un professionista per la dichiarazione dei redditi esonera dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Indice

1. La questione: affidamento sull’attività svolta dal commercialista sulla dichiarazione dei redditi


La Corte di Appello di Brescia confermava una sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale l’imputato era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva qualificata in forma solo specifica infraquinquennale, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A) e in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi B e C) per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell’ignorare la circostanza consistente nel fatto che l’imputato avrebbe sempre fatto presente di aver inviato per il tramite della sua dipendente tutta la documentazione utile e necessaria procedere con le dichiarazioni e di aver scoperto nel tempo che il suo commercialista dell’imputato non aveva effettuato alcuna comunicazione, ne aveva depositato i bilanci. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’affidarsi a un professionista per la dichiarazione dei redditi esonera dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione l’affidato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’affidarsi a un professionista, per preparare e presentare la dichiarazione dei redditi, non esonera dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione poiché il dovere di dichiarare è considerato personale e non delegabile dalla normativa tributaria atteso che solo la preparazione e l’invio telematico possono essere delegati.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’estraneità al reato di omessa dichiarazione di chi era tenuto a siffatta dichiarazione solo perché ci si è affidati ad un professionista delegato a fare gli adempimenti fiscali del caso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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