Imprenditore occulto -Scheda di Diritto

Redazione 23/09/24
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L’imprenditore occulto è una figura che opera nell’ambito dell’attività imprenditoriale senza apparire pubblicamente come il titolare o responsabile dell’impresa. Questo fenomeno si verifica quando una persona, pur non figurando ufficialmente come imprenditore, gestisce, controlla o dirige l’attività imprenditoriale per il tramite di un soggetto interposto, che agisce come “prestanome”.

Indice

1. Definizione giuridica


Il Codice Civile italiano non fornisce una definizione specifica di imprenditore occulto, ma la giurisprudenza ha sviluppato il concetto come un modo per attribuire responsabilità a chi, sebbene non formalmente riconosciuto, esercita di fatto l’attività d’impresa. L’imprenditore agisce attraverso una persona fisica o giuridica, detta imprenditore palese o prestanome, al fine di eludere normative fiscali, previdenziali o per evitare responsabilità penali e civili.

2. Caratteristiche principali


Le caratteristiche essenziali di questa figura si possono sintetizzare come segue:

  • Attività imprenditoriale di fatto: il soggetto svolge in modo effettivo e continuativo l’attività economica, assumendo decisioni strategiche e organizzative, pur senza essere intestatario dell’impresa. Ciò implica che l’imprenditore, benché non appaia, sia il vero gestore delle operazioni aziendali.
  • Interposizione di un prestanome: L’attività imprenditoriale è formalmente attribuita a un altro soggetto, l’imprenditore palese o prestanome, il quale assume il ruolo di front-man dell’impresa, pur non avendo una gestione reale dell’attività.
  • Scopo di elusione: L’imprenditore occulto solitamente agisce per scopi di elusione o frode, come evitare il pagamento di tasse, contributi, o per sottrarsi alle responsabilità derivanti da eventuali obblighi civili, amministrativi o penali. Un altro obiettivo può essere evitare il fallimento o il pignoramento dei beni.

3. Riconoscimento dell’imprenditore occulto


Il riconoscimento giuridico dell’imprenditore occulto può avvenire tramite una serie di indizi e prove fattuali che dimostrano come, nonostante la presenza di un imprenditore palese, le decisioni e la gestione dell’impresa siano in capo ad un’altra persona. Alcuni dei principali elementi di prova includono:

  • Prove documentali: Email, contratti o altri documenti che evidenziano la gestione occulta.
  • Testimonianze: Dichiarazioni di dipendenti, collaboratori o terzi che confermano la gestione occulta dell’impresa.
  • Movimenti finanziari: Tracce di flussi di denaro che riconducono all’imprenditore occulto.
  • Controllo effettivo: Il potere decisionale e la partecipazione attiva nella gestione dell’impresa, benché formalmente non risultante.

4. Conseguenze giuridiche


L’accertamento dell’esistenza di un imprenditore occulto ha diverse implicazioni, sia sul piano civile che penale:

  • Responsabilità civile: L’imprenditore occulto può essere chiamato a rispondere civilmente per i debiti contratti dall’impresa, con il proprio patrimonio personale, così come avviene per qualsiasi imprenditore. Ciò vale anche per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività d’impresa.
  • Responsabilità penale: L’imprenditore occulto può essere perseguito penalmente, soprattutto in casi di frode, evasione fiscale o reati societari. L’occultamento della propria identità imprenditoriale può configurare una serie di reati, tra cui truffa, dichiarazione fraudolenta, e reati fiscali.
  • Procedura fallimentare: Se l’impresa formalmente intestata al prestanome fallisce, il fallimento può essere esteso all’imprenditore occulto, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la dichiarazione di fallimento personale e le misure restrittive legate a tale procedura.

5. La giurisprudenza


La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema dell’imprenditore occulto. In particolare, ha ribadito che per riconoscere l’esistenza di tale figura è necessario dimostrare la partecipazione effettiva e continuativa del soggetto occulto alla gestione d’impresa. Un esempio rilevante è la sentenza n. 5603/1996, che ha confermato la possibilità di estendere il fallimento all’imprenditore occulto, evidenziando come la sostanza della gestione prevalga sulla forma giuridica dell’intestazione.
Un’altra sentenza chiave è la Cassazione n. 3628/2000, nella quale i giudici hanno precisato che l’imprenditore occulto è responsabile in solido con l’imprenditore palese per i debiti dell’impresa, anche se non formalmente riconosciuto come tale.

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