Clausole di parità della tariffa tra Booking e gli albergatori

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Nella vicenda Booking, le clausole di parità della tariffa non sono “restrizioni accessorie” ai fini del diritto della concorrenza UE. Lo ha stabilito la II Sezione della Corte di Lussemburgo il 19 settembre nella sentenza sulla causa C-264/23, Booking.com e Booking.com (Deutschland)

Corte di giustizia UE -sez. II- sentenza sulla causa C-264/23

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Indice

1. Le piattaforme online di prenotazione alberghiera


Booking.com, company di diritto olandese con sede ad Amsterdam, offre un servizio su scale mondiale di intermediazione online per prenotazioni alberghiere. Le strutture alberghiere corrispondono una commissione a Booking.com per ogni prenotazione effettuata dai viaggiatori tramite la piattaforma. Nonostante dette strutture possano avvalersi di canali di vendita alternativi, è loro vietato offrire pernottamenti a prezzi inferiori a quelli offerti sul website di Booking.com. Inizialmente tale divieto si applicava tanto all’offerta sui canali di vendita propri degli albergatori, quanto all’offerta su canali di vendita gestiti da soggetti terzi (clausola di «parità ampia»). Dal 2015 una versione più ristretta di tale clausola vieta solamente di offrire pernottamenti a un prezzo inferiore tramite i propri canali di vendita.

2. L’impatto giudiziario


I giudici tedeschi, senza interpellare la Corte UE, hanno statuito che le clausole di parità (ristretta ovvero ampia) della tariffa impiegate dalle piattaforme di prenotazione alberghiera risultavano in contrasto col diritto della concorrenza, in particolare, dell’UE. L’autorità federale tedesca garante della concorrenza era già approdata alla medesima conclusione. Il Tribunale di Amsterdam, adito da Booking.com con una domanda diretta a far dichiarare, in particolare, la validità delle clausole di cui si avvale tale società, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’UE talune questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità delle clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa, rispetto al diritto UE in materia di concorrenza.

3. La lettura di Lussemburgo in ambito concorrenza


Nella sentenza resa il 19 settembre la Corte dell’UE evidenzia che la fornitura di servizi di prenotazione alberghiera online da parte di piattaforme come Booking.com ha prodotto un effetto neutro se non addirittura positivo, sulla concorrenza. Tali servizi consentono, da un lato, ai consumatori, di accedere ad un’ampia gamma di offerte di alloggio e di confrontare tali offerte in modo semplice e rapido secondo diversi criteri e, dall’altro, ai prestatori di servizi alberghieri, di acquisire una maggiore visibilità.

4. Le clausole di parità


Per la Corte UE non è invece dimostrato che le clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa, da una parte, risultino oggettivamente necessarie per la realizzazione di tale operazione principale e, dall’altra, siano proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito da quest’ultima. A tale proposito, per quanto afferisce alle clausole di parità ampia, è stato constatato che le stesse, oltre a essere tali da ridurre la concorrenza tra le varie piattaforme di prenotazione alberghiera, comportano rischi di espulsione delle piccole piattaforme e delle nuove piattaforme dal mercato. Ciò vale pure per le clausole di parità ristretta: per quanto le stesse diano origine, prima facie, a un effetto restrittivo della concorrenza inferiore, e puntino a scongiurare il rischio di parassitismo, per i giudici di Lussemburgo non risulta che siano oggettivamente necessarie per garantire la redditività della piattaforma di prenotazione alberghiera.

5. Il verdetto


La Corte UE ha quindi dichiarato che:

  • L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che le clausole di parità, sia ampia che ristretta, inserite negli accordi conclusi tra le piattaforme di prenotazione alberghiera online e i prestatori di servizi alberghieri, non esulano dall’applicazione di tale disposizione per il fatto che sarebbero accessorie a detti accordi.
  • L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui una piattaforma di prenotazione alberghiera online funge da intermediario nelle transazioni concluse tra strutture alberghiere e consumatori, la definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione delle soglie delle quote di mercato stabilite in tale disposizione richiede un esame concreto della sostituibilità, dal punto di vista dell’offerta e della domanda, tra i servizi di intermediazione online e gli altri canali di vendita.

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Avv. Biarella Laura

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