Sequestro preventivo: possibile la facoltà d’uso del bene?

Scarica PDF Stampa Allegati

In presenza di un sequestro preventivo può essere riconosciuta all’indagato la facoltà d’uso del bene vincolato? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 33292 del 10-07-2024

sentenza-commentata-art.-6-2024-09-25T095457.647.pdf 129 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: rapporto tra sequestro preventivo e facoltà d’uso del bene sequestrato


Il Tribunale del riesame di Trani confermava un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, n. 2), d.lgs. 152/2006.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro impeditivo, i quali debbono essere valutati in concreto.
In particolare, in relazione a siffatta doglianza, tra le argomentazioni poste a sostegno di essa, il ricorrente sosteneva tra l’altro che non gli era stata riconosciuta la facoltà d’uso, a prova del fatto che, a suo avviso, non sussisteva rischio di reiterazione del reato. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
Nel dettaglio, tra le considerazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «in presenza di un sequestro preventivo non può essere riconosciuta all’indagato alcuna facoltà d’uso del bene vincolato, poiché incompatibile con lo scopo della misura cautelare, volta a sottrarre fisicamente la cosa alla disponibilità del titolare» (ex multis, v. Sez. 3, n. 24079 del 29/05/2024; Sez. 3, n. 2296 del 6/12/2019; Sez. 3, n. 16689 del 26/2/2014; Sez. 3, n. 48924 del 4 21/10/2009).

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in presenza di un sequestro preventivo può essere riconosciuta all’indagato la facoltà d’uso del bene vincolato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di sequestro preventivo, l’indagato non può usare il bene sequestrato, poiché ciò è incompatibile con lo scopo della misura cautelare, che mira a togliere il bene dalla disponibilità del titolare.
E quindi sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere che l’inutilizzo di un bene sequestrato preventivamente provi l’assenza delle condizioni per il mantenimento di siffatta misura cautelare reale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento