Il diritto internazionale si distingue dal diritto interno degli Stati per la sua funzione: regolare i rapporti tra Stati sovrani e altri soggetti di diritto internazionale, come le organizzazioni internazionali e, in alcuni casi, anche gli individui. Le fonti del diritto internazionale rappresentano i canali attraverso cui vengono prodotte norme che disciplinano tali relazioni.
La definizione delle fonti del diritto internazionale si trova principalmente nell’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), che elenca le principali fonti giuridiche che la Corte deve applicare per risolvere le controversie internazionali. Sebbene lo Statuto della CIG non copra in modo esaustivo tutte le fonti possibili, la sua enunciazione rappresenta un riferimento essenziale. Di seguito, esaminiamo le fonti principali.
Indice
1. Trattati e Convenzioni internazionali
I trattati e le convenzioni internazionali rappresentano una delle fonti del diritto internazionale. Sono accordi formali stipulati tra Stati o tra Stati e organizzazioni internazionali che creano obblighi giuridici reciproci. Un trattato può assumere la forma di un accordo bilaterale (tra due Stati) o multilaterale (tra più Stati), e spesso disciplina questioni di interesse comune, come la difesa, il commercio, la protezione dell’ambiente, e i diritti umani.
Dal punto di vista formale, i trattati sono accordi scritti e sottoscritti dalle parti interessate, e entrano in vigore secondo le modalità stabilite dagli stessi trattati o da convenzioni specifiche, come la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Questa Convenzione stabilisce regole fondamentali per la conclusione, l’applicazione e l’interpretazione dei trattati. Ad esempio, stabilisce che un trattato vincola le parti e deve essere eseguito in buona fede (pacta sunt servanda).
Un aspetto importante è che i trattati possono avere un valore sia normativo che pattizio. Normativo, quando le norme in essi contenute sono destinate a regolamentare situazioni future in maniera continuativa, come accade con trattati come la Carta delle Nazioni Unite. Pattizio, invece, quando il trattato ha un carattere temporaneo e le obbligazioni derivanti da esso sono limitate nel tempo.
2. Consuetudine internazionale
La consuetudine internazionale rappresenta una delle fonti principali del diritto internazionale. Essa si forma attraverso la pratica costante e uniforme degli Stati, accompagnata dalla convinzione che tale pratica sia giuridicamente obbligatoria (opinio juris). La consuetudine si distingue, dunque, per il suo carattere non scritto, ma la sua applicazione è vincolante come quella di un trattato.
Un esempio classico di norma consuetudinaria è il principio di non intervento negli affari interni degli Stati, o il principio di sovranità territoriale. Tuttavia, la formazione di una norma consuetudinaria richiede che la prassi degli Stati sia sufficientemente consolidata e riconosciuta come vincolante. La Corte Internazionale di Giustizia, nei suoi giudizi, spesso fa riferimento alla consuetudine internazionale come fonte principale quando non esiste un trattato applicabile.
Va notato che, una volta cristallizzata, una norma consuetudinaria può essere modificata solo da una nuova consuetudine o da un trattato. Questo significa che anche gli Stati che non hanno partecipato alla formazione della consuetudine possono essere vincolati dalla stessa, a meno che non si siano opposti esplicitamente durante il processo di formazione.
3. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
I principi generali del diritto costituiscono un’altra fonte del diritto internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto della CIG. Questi principi non sono necessariamente derivati dalla prassi internazionale o dai trattati, ma provengono dai sistemi giuridici nazionali. Si tratta di norme fondamentali che si ritrovano nei principali ordinamenti giuridici del mondo e che possono essere utilizzate dalla Corte per colmare eventuali lacune normative.
Un esempio di principio generale è il principio di equità o il principio di buona fede, entrambi presenti sia nel diritto internazionale che nei sistemi giuridici interni di molti Stati. La funzione di questi principi è quella di garantire la coerenza e l’armonia nell’applicazione del diritto internazionale.
4. Decisioni giudiziarie e dottrina
Anche se non costituiscono una fonte diretta del diritto internazionale, le decisioni giudiziarie e la dottrina sono riconosciute come strumenti ausiliari per l’interpretazione delle norme internazionali. Le sentenze emesse da tribunali internazionali, come la Corte Internazionale di Giustizia o il Tribunale per il Diritto del Mare, possono influenzare lo sviluppo e l’interpretazione del diritto internazionale, anche se formalmente non creano precedenti vincolanti come avviene nel sistema di common law.
La dottrina, cioè l’opinione degli studiosi e dei giuristi, gioca anch’essa un ruolo rilevante nell’evoluzione del diritto internazionale, offrendo spunti interpretativi e soluzioni giuridiche che possono essere adottate dalle corti internazionali.
5. Atti delle Organizzazioni internazionali
Infine, le risoluzioni e le decisioni delle organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, possono rappresentare una fonte di diritto internazionale, specialmente quando queste organizzazioni sono investite di poteri normativi dagli Stati membri. Ad esempio, le risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, possono imporre obblighi agli Stati membri. Tuttavia, non tutte le risoluzioni hanno carattere vincolante; molte sono raccomandazioni o indirizzi di politica generale.
Ti interessano questo tipo di contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento