Correttivo Cartabia civile: oggi passaggio al Consiglio dei Ministri

Lorena Papini 27/09/24
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Il decreto correttivo alla riforma del processo civile, noto come Riforma Cartabia, è arrivato oggi il per il via libera finale in Consiglio dei Ministri, segnando un passo importante verso l’ottimizzazione dei procedimenti giudiziari. Le modifiche introdotte mirano soprattutto a semplificare gli adempimenti per gli avvocati, ma non eliminano il malcontento della categoria, specialmente per quanto riguarda la fase introduttiva del processo, che resta un tema caldo tra Ministero e avvocatura. Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 -Dopo la Riforma Cartabia”

Indice

1. Principali novità del Decreto Correttivo


Eliminazione della nuova procura in Cassazione: Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’eliminazione dell’obbligo per gli avvocati di ottenere una nuova procura dal cliente in caso di ricorso in Cassazione con proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore. Questa semplificazione accoglie le richieste avanzate dall’avvocatura, che aveva criticato l’eccessivo peso burocratico della precedente norma
Nuovi termini per la revocazione delle sentenze in contrasto con la CEDU: Un altro aggiustamento riguarda la revocazione delle sentenze contrastanti con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Il termine per presentare ricorso è ora fissato a 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva, allineando così il sistema italiano con le normative europee​
Modifiche alla notifica delle impugnazioni: Sono state introdotte nuove regole anche per la notifica delle impugnazioni, che ora devono essere inviate all’indirizzo PEC o al domicilio digitale dichiarato dalla parte. In assenza di indicazioni, la notifica avviene presso il procuratore costituito. Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 -Dopo la Riforma Cartabia”

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

Il testo, aggiornato alla giurisprudenza più recente, tra cui Cass. SS.UU. 3452/2024, che ha statuito la non obbligatorietà della mediazione per la domanda riconvenzionale, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.È previsto l’aggiornamento online nei 12 mesi successivi alla pubblicazione.Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024Lucilla NigroAutore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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2. Divergenze sulla fase introduttiva


Nonostante gli aggiustamenti tecnici, le divergenze più rilevanti tra il Ministero della Giustizia e l’avvocatura riguardano la fase introduttiva del processo. L’avvocatura ha più volte espresso la necessità di una revisione profonda di questa fase, considerata cruciale per garantire un accesso più rapido alla prima udienza di comparizione e per anticipare la definizione di una serie di questioni preliminari. Le aspettative di una maggiore apertura al contraddittorio tra le parti sono state però disattese nel decreto correttivo.
Queste richieste trovano fondamento anche nella recente sentenza n. 96 del 3 giugno 2024 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto problematicità nell’assetto attuale della fase preliminare, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio del contraddittorio. Tuttavia, la Consulta ha optato per un’interpretazione adeguatrice della norma, lasciando un margine di discrezionalità al giudice per fissare eventuali udienze di confronto tra le parti, qualora ne ravvisi la necessità. Il decreto correttivo non introduce modifiche significative in questa direzione, limitandosi a precisare che il giudice deve svolgere le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio d’ufficio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

3. Critiche dell’avvocatura e prospettive future


L’assenza di una revisione più sostanziale della fase introduttiva ha suscitato il malcontento dell’avvocatura, che aveva sperato in correttivi più incisivi per garantire un contraddittorio più equilibrato tra le parti. Il decreto prevede che, una volta completate le verifiche preliminari, il giudice, se rileva vizi negli atti introduttivi o nella notifica dell’atto di citazione, oppure la necessità di integrare il contraddittorio, può emettere uno dei provvedimenti previsti dalla norma e rinviare l’udienza di comparizione per consentire alle parti di regolarizzare la propria posizione.
In sintesi, il decreto correttivo apporta alcune modifiche tecniche importanti ma non risponde pienamente alle richieste di una riforma più radicale avanzata dall’avvocatura. La fase introduttiva del processo civile rimane uno dei nodi più critici, e la scelta del Ministero di mantenere l’impianto normativo esistente potrebbe alimentare nuove polemiche.

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