Le società cooperative -Scheda di Diritto

Redazione 01/10/24
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Le società cooperative rappresentano una particolare tipologia di impresa disciplinata dal Codice Civile italiano e dalla normativa speciale in materia, caratterizzata da uno scopo mutualistico. A differenza delle società di capitali, il cui obiettivo primario è la distribuzione degli utili tra i soci, le cooperative perseguono finalità di mutualità prevalente, cercando di garantire ai propri membri condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, attraverso la produzione di beni o servizi o la creazione di opportunità lavorative.

Indice

1. Definizione e scopo mutualistico


La società cooperativa si distingue principalmente per il suo scopo mutualistico, definito dall’articolo 2511 del Codice Civile. Il mutualismo implica che i soci della cooperativa si uniscano per soddisfare esigenze comuni, quali il consumo di beni o servizi o l’accesso al lavoro, attraverso la gestione congiunta dell’attività economica. Questo modello si traduce in una suddivisione dei benefici (o dei costi) all’interno della cooperativa in modo da garantire condizioni favorevoli per i soci.
Uno dei principi fondamentali della cooperativa è che non opera per conseguire un guadagno finalizzato alla distribuzione degli utili ai soci, come accade nelle società di capitali. Gli eventuali utili sono destinati per lo più a incrementare il patrimonio della cooperativa o a sostenere i progetti futuri, oltre a eventuali riserve obbligatorie.

2. Struttura organizzativa e soci delle cooperative


Le cooperative sono organizzate democraticamente e ogni socio ha diritto di partecipare alla gestione della società secondo il principio “una testa, un voto”, indipendentemente dal capitale conferito. Questo aspetto rappresenta una significativa differenza rispetto alle società di capitali, dove i diritti di voto sono generalmente proporzionati alla partecipazione al capitale sociale.
Per costituire una cooperativa è necessario un minimo di nove soci (oppure tre soci se la cooperativa è costituita da persone giuridiche). L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e depositato presso il registro delle imprese. Gli organi principali della cooperativa sono:

  • L’assemblea dei soci, che è il massimo organo decisionale;
  • Il consiglio di amministrazione, incaricato della gestione della società;
  • Il collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge, che svolge funzioni di controllo sulla gestione.

3. Capitale sociale e variabilità


Una caratteristica peculiare delle società cooperative è la variabilità del capitale sociale. A differenza delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, il capitale sociale delle cooperative non è fisso. Questo significa che il numero di soci e l’ammontare del capitale possono variare nel tempo senza che sia necessario modificare lo statuto o l’atto costitutivo. Ogni nuovo socio che entra nella cooperativa sottoscrive una quota di capitale, mentre i soci che escono dalla cooperativa hanno diritto alla restituzione delle quote versate, nei limiti stabiliti dalla legge.
L’articolo 2524 del Codice Civile prevede che le cooperative possano essere classificate come:

  • Cooperative a mutualità prevalente, quando l’attività svolta è rivolta prevalentemente ai soci stessi e si osservano determinate condizioni previste dalla legge;
  • Cooperative diverse, che possono avere rapporti economici significativi anche con soggetti non soci.

Le cooperative a mutualità prevalente godono di particolari agevolazioni fiscali, ma devono rispettare rigidi vincoli nella distribuzione degli utili e nella destinazione delle riserve.

4. Responsabilità e forme di cooperativa


Le società cooperative possono essere costituite con responsabilità limitata o responsabilità illimitata. Nel primo caso, i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota sottoscritta, mentre nel secondo caso rispondono anche con il proprio patrimonio personale.
Tra le tipologie più diffuse di cooperative in Italia, si possono citare:

  • Cooperative di consumo, che operano nel settore della distribuzione di beni e servizi ai soci;
  • Cooperative di produzione e lavoro, che promuovono la partecipazione dei soci all’attività lavorativa;
  • Cooperative agricole, che gestiscono in comune l’attività agricola dei soci;
  • Cooperative sociali, che hanno finalità di promozione sociale e assistenza verso soggetti svantaggiati.

5. Fiscalità e agevolazioni


Le cooperative a mutualità prevalente godono di un regime fiscale agevolato, stabilito dall’articolo 2512 del Codice Civile, che ne riconosce la funzione sociale. Gli utili prodotti da queste cooperative sono in parte esenti da imposte, a condizione che siano destinati a riserve indivisibili, e quindi non distribuibili tra i soci.
Inoltre, le cooperative possono usufruire di incentivi fiscali e contributi pubblici, soprattutto quando operano in settori di interesse generale, come quello sociale, agricolo o educativo. L’agevolazione si estende anche alle operazioni di finanziamento, grazie alle convenzioni con istituti di credito che favoriscono l’accesso al credito cooperativo.

6. Scioglimento e liquidazione


Il processo di scioglimento di una società cooperativa segue le norme generali previste per le società di capitali. Tuttavia, nel caso di cooperative a mutualità prevalente, vi sono specifiche limitazioni nella destinazione del patrimonio residuo: le riserve indivisibili, infatti, non possono essere distribuite ai soci ma devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

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