Dall’11 ottobre sarà in vigore il decreto legislativo n. 135/2024 che, attuando la direttiva (UE) 2022/431 in materia di agenti e sostanze tossici sul lavoro, modifica alcuni articoli del Codice della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008). In materia di sicurezza sul lavoro, consigliamo il volume Il lavoro subordinato.
Indice
1. La delega e la normativa UE
Il decreto legislativo n. 135 del 4 settembre fa seguito alla delega contenuta agli articoli 1 e 8 della L. n. 15/2024 al fine di recepire la direttiva (UE) 2022/431, la quale ha modificato la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, e ne ha esteso l’ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 era scaduto il 5 aprile scorso, quindi, il 23 maggio la Commissione europea ha notificato alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea una messa in mora per il mancato recepimento. In materia di sicurezza sul lavoro, consigliamo il volume Il lavoro subordinato.
Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.
A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023
50.40 €
2. Il decreto n. 135
Gli articoli da 8 a 20 del decreto legislativo n. 135 novellano il capo II del titolo IX del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, estendendo l’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431. Gli altri articoli del decreto (eccetto le clausole di invarianza finanziaria di cui all’articolo 22) recano ulteriori novelle al d.lgs. n. 81, connesse all’estensione succitata. Inoltre, le novelle concernono, sempre al fine del recepimento della direttiva (UE) 2022/431, i valori limite di esposizione ad alcuni agenti come pure i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.
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3. Le novità per la sicurezza sul lavoro
Tra le novità, in dettaglio:
- l’articolo 1 inserisce l’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali risulta esclusa la possibilità di deroga all’obbligo, per il datore di lavoro che sia committente di appalti od opere da svolgersi all’interno della propria azienda, di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi;
- l’articolo 2 inserisce l’esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità, relativa ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate;
- l’articolo 3 novella le sanzioni penali, a carico del datore di lavoro, per l’omissione dell’obbligo di valutazione dei rischi, pertanto estende ai casi in cui l’inadempimento concerna lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale, costituita dall’arresto da quattro a otto mesi, contemplata per altre fattispecie specifiche in cui si collochi il suddetto inadempimento, tra le quali i casi di lavoratori esposti a rischi da agenti cancerogeni o mutageni;
- le novelle di cui agli articoli 4 e 5, di cui all’articolo 7, comma 2, e di cui all’articolo 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all’inserimento, operato dal comma 5 del medesimo articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegato XLIII-bis nel citato d.lgs. n. 81, allegato che stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando l’esposizione del lavoratore a una concentrazione di piombo nell’aria sia superiore al limite previsto nel suddetto allegato o quando nel lavoratore sia riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore al limite contemplato dal medesimo allegato;
- il comma 1 dell’articolo 7 inserisce la proposta dell’INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
- l’articolo 9, comma 1, lettera a), reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana, quindi costituite da ogni sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B – criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200826, e successive modificazioni –);
- l’articolo 10 definisce i termini dell’estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell’applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro;
- l’articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni;
- l’articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana;
- l’articolo 14 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l’ambito di applicazione delle norme già relative agli adempimenti a carico del datore di lavoro e alle misure che devono osservare i lavoratori in ipotesi di eventi non prevedibili, o incidenti, che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni;
- l’articolo 17 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme sul registro di esposizione dei lavoratori e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori;
- l’articolo 18 amplia l’ambito della disciplina che già prevede il monitoraggio, da parte dell’INAIL, dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l’inserimento in un apposito registro, tenuto dal medesimo Istituto, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.
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