Princìpi del risultato e fiducia: chiarimenti da parte del Consiglio di Stato

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Il principio del risultato, previsto all’articolo 1 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, richiama la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, costituendo attuazione del principio di rilevanza costituzionale del buon andamento e dei correlati criteri, ormai cristallizzati, di efficacia, efficienza ed economicità. Da tale previsione si evince come il risultato rappresenta la “derivazione evoluta” del buon andamento. Il principio del risultato è di valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata.

Consiglio di Stato -sentenza n. 7571 del 13-09-2024

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Indice

1. Il principio di fiducia collegato al risultato


Il principio della fiducia, strettamente collegato al risultato, richiama la “reciproca fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”. Inoltre, favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. La logica del principio della fiducia entra nella prospettiva di consentire la realizzazione della funzione di leva strategica per la ripresa economica e sociale del Paese. [1].
In tema, è intervenuto anche il Consiglio di Stato con sentenza del 13 settembre 2024, n. 7571 che ha chiarito che il principio del risultato è da considerarsi come immanente del sistema e strettamente correlato al principio della fiducia.

2. Chiarimento del Consiglio di Stato


Come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato del 13 settembre 2024, n. 7571, l’art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023 che ha codificato il principio del risultato è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri.
Tale articolo, collocato in apertura della disciplina del nuovo codice, dispone, come detto, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è:
a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto[2].
Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad un’interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento[3].
Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo[4].

3. Conclusione


Secondo il Consiglio di Stato, il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente e, inoltre, anche qualora si tratta di appalti relativi a procedure di approvvigionamento pubblicate con la disciplina del Codice previgente, e, quindi, il decreto 36/2023 non era applicabile ratione temporis alla fattispecie, i principi del risultato e della fiducia, posto il loro carattere immanente nell’ordinamento, devono essere sempre utilizzati e applicati[5].

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Note


[1] Pellegrino A., I tre “super” principi del Nuovo Codice contratti pubblici, www.diritto.it, 2023.
[2] Cons. Stato, sez. V, n. 1924 del 2024.
[3] Tar Campania Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959.
[4] Cons. Stato, sez. V, n. 1294 del 2024.
[5] Cons. Stato 01/07/2024, n. 5789.

Armando Pellegrino

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