Diritto d’accesso degli eredi al nominativo del beneficiario della polizza vita

Scarica PDF Stampa Allegati

L’apertura di una successione porta con sé numerosi aspetti giuridici, tra cui la questione del trattamento delle polizze vita del de cuius. In questo articolo, esploriamo se queste polizze rientrano nell’asse ereditario e come l’ordinamento italiano le inquadri come contratti a favore di terzo. Inoltre, approfondiamo il diritto dell’erede di accedere ai dati del defunto, in linea con le norme sulla privacy, e il ruolo delle polizze vita come donazioni indirette, che potrebbero incidere sulle quote di legittima. Infine, analizziamo i più recenti orientamenti giurisprudenziali che regolano il bilanciamento tra i diritti ereditari e la tutela dei dati personali. Nota all’Ordinanza n. 3565 della Corte di Cassazione dell’8 febbraio del 2024. Per approfondimenti consigliamo il volume: Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 3565 dell’08-02-2024

Cass.-8.2.2024-n.-3565.Si_.Ostens.Dati_.Pers_.Benfic.Poliz_.Vita_.Defunto.Eredi_.Terzi_.Lesione.legittim.pdf 486 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Cenni sulla successione


Con il decesso del defunto, si apre la successione nell’ultimo domicilio che questi aveva al tempo della morte. (art. 456 c.c.).
La successione può essere legittima od intestata, allorché il de cuius non disponga in tutto od in parte di tutti i suoi beni, ovvero testamentaria, allorché disponga dei medesimi tramite testamento.
In disparte il legato, la morte del de cuius, una volta che l’eredità sia stata accettata dai chiamati, delinea una successione a titolo universale, nella quale gli eredi succedono in tutti i rapporti giuridici, siano essi attivi che passivi, di cui era titolare, al tempo della morte, il defunto.
Non è infrequente che, a seguito d’indagini bancarie e finanziarie, atte a ricostruire il patrimonio del de cuius, si apprenda che questi ha stipulato una polizza sulla vita.
L’emersione di tal dato, ci conduce ad interrogarci se anche la polizza vita, sia un “bene” facente parte dell’asse ereditario.
L’Ordinanza in commento in epigrafe, ci offre l’occasione di affrontare tal tema, e ciò partendo dall’orientamento giurisprudenziale volto ad affermare che la polizza non cade in regime di successione. Per approfondimenti consigliamo il volume: Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

FORMATO CARTACEO

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

L’opera vuole essere una valida guida per il professionista che si trova ad affrontare le problematiche relative alla successione ereditaria e alle donazioni.Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite le SEZIONI DI SINTESI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante.La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.Riccardo MazzonAvvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.

Riccardo Mazzon | Maggioli Editore 2024

2. La polizza a vita è un contratto a favore di terzo


La polizza vita è un contratto d’assicurazione inquadrabile nel contratto a favore di terzo, ex art. 1411, c.c. (Trib.Civ. Pordenone, Sent. n.374 del 22 giugno 2022), con il quale lo stipulante designa, quale beneficiario dell’indennità, un erede oppure un terzo. (Cass.Civ., Sez.Un., n. 11421 del 30 aprile 2021). Le polizze di tal specie possono contemplare che l’indennità venga erogata a condizione che lo stipulante, ad un certo tempo, sia ancora in vita oppure al momento del decesso di quest’ultimo.
In tal sede, rileva che il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo dal momento della designazione, i cui effetti, però, si produrranno al tempo della morte dello stipulante. Trattasi d’un contratto inter vivos con effetti post mortem.
Nel contratto a favore di terzo, ex art. 1411, comma 2, c.c., questi acquista il diritto a ricevere la prestazione dal momento della conclusione del contratto, nella polizza assicurativa, ex art. 1920, comma 3, c.c., il beneficiario acquista il diritto a ricevere l’indennità dal momento della designazione, che può essere fatta anche successivamente ovvero per testamento.
Il beneficiario, pertanto, che sia l’erede ovvero un terzo, acquista un diritto iure proprio, e non iure successionis, giacché esso gli deriva dal contratto d’assicurazione stipulato dal de cuius quand’era in vita, non assoggettabile alla disciplina successoria, restando la somma erogata dall’ente assicurativo estranea al patrimonio del defunto che cade in successione. (Cass.Civ., Sez.Un., n. 11421/2021, cit.).
Se il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo iure proprio, in quanto tal diritto gli deriva direttamente dal contratto, laddove egli premuora allo stipulante, i suoi eredi avranno diritto di succedergli iure successionis, e l’indennità sarà divisa tra costoro in proporzione alle rispettive quote d’eredità.
L’indennità sarà divisa tra i coeredi in parti uguali, in assenza d’una diversa volontà del de cuius, non essendo essa soggetta alle norme sulla successione e l’indicazione generica degli eredi, quali beneficiari, chiamati ex lege all’eredità, è sufficiente ad identificarli, in concreto, come i beneficiari della polizza (Cass.Civ., Sez.Un., n. 11421/2021, cit.).
Ebbene, in assenza della pubblicazione d’un testamento olografo ovvero pubblico, come può l’erede sapere se il de cuius ha acceso una polizza vita e, conseguentemente, chi sia il beneficiario di quest’ultima.
L’A.N.I.A. (l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici), interpellata a mezzo di un’istanza, corredata, all’uopo, da idonea documentazione, consente all’erede, oppure al terzo che lo rappresenta legalmente, tramite una procura ovvero una delega, di sapere se, presso le imprese associate, esista una polizza stipulata dal de cuius.

3. Il diritto d’accesso dell’erede ai dati personali del defunto


Vengono in rilievo le norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. n.108/2018, e dal Regolamento Ue n.679/2016 (G.D.P.R.).
Se il beneficiario della polizza è l’erede, questi potrà domandare, ai sensi dell’art. 2, terdecies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, di accedere ai dati personali del defunto per ottenere, dall’impresa assicuratrice, il nominativo del beneficiario.
La norma stabilisce che “…i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferito ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
La norma de qua va coordinata con l’art. 9, par.2, lett. f), del Regolamento UE, a mente della quale “…il trattamento dei dati è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.
Qualora non sia l’erede il beneficiario della polizza vita accesa dal de cuius, l’impresa d’assicurazione potrebbe non comunicargli i dati del terzo beneficiario.
Si palesa, quindi, una possibile restrizione del diritto d’accedere ai dati personali del defunto, dovendo “bilanciare” il diritto dell’erede ad accadere ai dati personali di quest’ultimo con il diritto, altrettanto di pari dignità, del terzo beneficiario della polizza vita a non consentire l’ostensione dei suoi dati personali.

Potrebbero interessarti anche:

4. La posizione della giurisprudenza


La giurisprudenza di legittimità era contraria rispetto alla possibilità cha all’erede fosse comunicato il nominativo del terzo beneficiario della polizza, con conseguente divieto d’ostensibilità dei dati personali di quest’ultimo.
La Suprema Corte stabiliva che “…in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo.”. (Cass.Civ., Sez. I, Sentenza dell’8 settembre 2015).
Anche la giurisprudenza di merito, statuiva, tra l’altro, che “…In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti le persone decedute, ai quali hanno diritto di accedere gli eredi, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza vita stipulata dal de cuius…”.(Trib.Civ. Pordenone, Sent. n.374/2022, cit.).
Successivamente, è emerso un nuovo orientamento giurisprudenziale con il quale si è riconosciuto il diritto dell’erede di conoscere i dati identificativi del terzo beneficiario della polizza stipulata dal de cuius.
Infatti, la Suprema Corte affermerà che “…è legittima l’ostensione dei dati del beneficiario (…) allorché il richiedente alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall’aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius…”. (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 39531 del 13 dicembre 2021).
Il nuovo filone giurisprudenziale si basa sul criterio del bilanciamento tra l’interesse del terzo a non vedere divulgati i suoi dati identificativi e quello dell’erede del de cuius la cui conoscenza di tal dati è necessaria per far valere la sua qualità d’erede, dando, pertanto, prevalenza a quest’ultimo interesse rispetto a quello precedente.
Il diritto che l’erede sarebbe chiamato a far valere, soggiace a precise condizioni, perché deve essere “concreto e non pretestuoso”.
Tal principio è stato ribadito dall’Ordinanza di cui alla Nota in epigrafe, secondo cui “…la riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”. (Cass. Civ., Ord. n. 3565 dell’8 febbraio 2024).
Anche l’Autorità Garante della Privacy, ha chiarito che “…tra i dati ai quali è possibile accedere (…) rientrino anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall’impresa assicuratrice titolare del trattamento.”. (Parere n.520 del 26 ottobre 2023).
Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito aveva già condiviso in precedenza quanto enunciato dalle predette pronunce “…i premi per le polizze vita versati dall’assicurato sono donazioni in favore dei futuri beneficiari e pertanto devono essere conteggiati nella massa ereditaria. Per poter agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli articoli 533 e ss. c.c., oppure chiedendo la collazione, l’erede pretermesso ha necessità quindi di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza…”. (Trib. Treviso, Sentenza, R.G. N. 6841/2019).
E dal principio, ora, esaminato, possiamo trarre l’ulteriore conclusione che il diritto dell’erede legittimario a conoscere i dati identificativi del terzo beneficiario della polizza, si palesa legittimo allorché deduca la lesione della sua quota di legittimario.

5. Il premio della polizza è una donazione indiretta


E ciò in ragione della considerazione che i premi delle polizze vita contratte dal de cuius rappresentano delle donazioni fatte ai beneficiari, sicché devono essere conteggiati nella massa ereditaria.
La Suprema Corte statuisce che “…nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta…”.(Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 3263 del 19 febbraio 2016; Idem, Sent. n. 29583 del 22 ottobre 2021).
La corresponsione dell’indennità assicurativa generata dalla polizza vita non costituisce un depauperamento patrimoniale del de cuius, onde per cui non può qualificarsi un atto di liberalità ex art. 809, c.c.
Semmai, secondo la giurisprudenza, l’unico depauperamento che si verifica “…è costituito dal versamento dei premi assicurativi (…) oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell’assoggettabilità all’azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimi”. (Trib. Padova, Sez.I, Sent. n.2834 del 18 settembre 2014).
Si trae la conclusione che l’erede legittimario che agisce in tal veste è legittimato a conoscere i dati identificativi del terzo beneficiario della polizza stipulata dal de cuius, ove dimostri che i premi hanno leso la quota di legittima che la legge gli riserva.

6. Conclusioni


Rassegnando le conclusioni, possiamo, alla luce delle superiori argomentazioni giuridiche, affermare i seguenti principi.
Anzitutto, poiché il beneficiario trae un diritto iure proprio a percepire l’indennità, a seguito della stipulazione del de cuius, la polizza vita è estranea all’asse ereditario, cioè al patrimonio del defunto.
L’erede è legittimato, ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento Ue, ad accedere ai dati personali del de cuius trattati dall’impresa assicuratrice.
Poiché il pagamento dei premi operato in vita dal de cuius rappresenta una donazione indiretta, l’erede è, altresì, legittimato conoscere i dati identificativi del terzo beneficiario della polizza vita, laddove, invocando un interesse concreto e non pretestuoso, deduca la lesione della sua quota di legittimario, in quanto necessario per difendere un suo diritto in sede giudiziaria.

Giovanni Stampone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento