Sicurezza e autorevolezza del personale scolastico: la legge in GU

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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 16 ottobre del 2024 la legge, 1 ottobre 2024, n. 150 (d’ora in poi: legge n. 150 del 2024), avente ad oggetto la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
Orbene, tra le disposizioni legislative ivi prevedute, va segnalato l’art. 3, il quale contempla apposite misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici. Scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevede codesto precetto normativo.
Al provvedimento in generale abbiamo dedicato l’articolo Novità scuole: provvedimenti su condotta e filiera tecnologico-professionale.

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Indice

1. Misure a tutela della sicurezza e dell’autorevolezza del personale scolastico


L’art. 3 della legge n. 150 del 2024, intitolato “Misure a tutela dell’autorevolezza e del  decoro delle istituzioni e del personale scolastici”, dispone quanto segue: “Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7”.
Chiarito quindi cosa statuisce tale disposizione legislativa, ossia che essa “ha ad oggetto la previsione di una sanzione civile a carico di coloro che commettono reati nei confronti del personale della scuola e stabilisce le modalità di determinazione della somma da parte del giudice” [1], non resta che analizzare nel dettaglio i tratti salienti che connotano codesta norma di legge, partendo dai presupposti sulla cui base possono essere eseguite siffatte misure.

2. Quale provvedimento giudiziale rileva ai fini dell’applicazione delle misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico?


Affinché possano essere applicate le misure contemplate dall’articolo qui in commento, occorre che sia emessa non solo una sentenza di condanna (e, dunque, non dovrebbe rilevare una sentenza di non doversi procedere, ad esempio, per difetto di querela o per intervenuta estinzione del reato per prescrizione), ma è altresì necessario che siffatta decisione abbia esclusivamente ad oggetto “i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni”[2].
Quindi, deve esserci una condanna per reati commessi unicamente ai danni di un dirigente scolastico o un membro di questo personale, nella misura in cui codesti illeciti penali siano correlati all’esercizio dell’ufficio o delle funzioni da parte di uno di questi.
Di conseguenza, non basta che sia commesso un illecito penale nei confronti di costoro, laddove nulla abbia a che fare con l’esercizio delle mansioni che li spettano per legge.

3. In cosa consiste la sanzione prevista nel caso in cui sia emessa la sentenza preveduta dall’art. 3 della legge n. 150 del 2024?


Ove sia emessa una sentenza di condanna nei termini appena precisati, “è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa”[3].
Ebbene, l’uso delle parole “è sempre ordinato” lascia chiaramente intendere, ad avviso dello scrivente, come si tratti di un atto dovuto, rispetto al quale, perciò, l’organo giudicante non ha discrezionalità alcuna nel decidere se applicare, o meno, il pagamento, che vedremo da qui a breve.
Difatti, se il risarcimento dei danni è contemplato dal legislatore nei termini di mera “eventualità”, invece, il verbo ordinare, coniugato al passato prossimo, è per l’appunto “sempre” previsto in relazione ad un pagamento di una somma di denaro, che può variare da euro 500 a euro 10.000, e che deve essere devoluto, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
Dunque, fermo restando che è soltanto questa istituzione l’unico soggetto legittimato a conseguire tale somma di denaro dato che la norma qui in esame fa riferimento solo ad esso, va da sé che, rispetto alla quantificazione di siffatta riparazione pecuniaria, in questo caso, sì spetta al giudice decidere l’entità del dovuto, ma solo a date condizioni, riassumibili nel seguente modo: 1) il pagamento può variare soltanto “da euro 500 a euro 10.000”[4] e, di conseguenza, non può essere riconosciuta una somma di denaro inferiore ad euro 500 e superiore ad euro 10.000; 2) l’importo della somma di denaro da doversi liquidare deve avvenire “tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 7 del 2016, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili””[5], il quale, come è noto, stabilisce quanto segue: “1. L’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell’illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; e) personalità dell’agente; f) condizioni economiche dell’agente”.
Queste sono pertanto le novità che contraddistinguono siffatta disposizione legislativa.

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Note

  1. [1]

    Servizio Bilancio della Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni, A.C. 1830, n.  248 del 17 settembre 2024, Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, in camera.it., p. 11.

  2. [2]

    Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 290/1 del 13 settembre del 2024, riguardante il disegno di legge A.C. 1830 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati), in camera.it, p. 10.

  3. [3]

    Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 132 dell’8 luglio del 2024, riguardante il disegno di legge A.C. 1830 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati), in camera.it, p. 10.

  4. [4]

    Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 290 del 6 maggio del 2024, riguardante il disegno di legge A.C. 1830 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati), in camera.it, p. 10.

  5. [5]

    Ibidem, p. 10.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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