Porto d’armi in manifestazioni storiche: la nuova legge 152/2024

In GU disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e salvaguardia patrimonio culturale: modificata la disciplina sul porto di armi.

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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 17 ottobre del 2024 la legge, 7 ottobre 2024, n. 152 (d’ora in poi: legge n. 152 del 2024), contenente disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Orbene, tra i precetti normativi ivi contemplati, per quanto riguarda la materia penale, degno di nota è l’art. 8, con cui è stato modificato l’art. 4 della legge, 18 aprile 1975, n. 110, che, come è noto, riguarda il porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere in cosa consiste siffatta modifica. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Indice

1. Cosa prevede l’art. 8 della legge n. 152 del 2024?


L’art. 8 della legge n. 152 del 2024 dispone quanto segue: “1. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai  partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti»”.
Dunque, tale norma giuridica, così strutturata, “introduce una deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della legge n. 110 del 18 aprile 1975 recante «Norme integrative alla disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», in materia di porto di armi, che pone il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche stabilendo le pene connesse all’inosservanza di tale divieto” [1], nel senso di disciplinare “il porto e l’uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, consentendo ai partecipanti alle manifestazioni stesse [di] esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione
dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’associazione o all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori” [2].
Non resta dunque che analizzare i tratti salienti che connotano questa previsione di legge. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. Quando tale deroga può ricorrere per il porto d’armi?


La deroga in esame può verificarsi unicamente “in occasione di manifestazioni di rievocazione storica” dove, per “manifestazioni di rievocazione storica”, devono intendersi “le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici” (art. 2, co. 2, legge n. 152 del 2024), che si connotano per il fatto di svolgersi “con continuità da almeno cinque anni” (art. 2, co. 2, legge n. 152 del 2024) e che “si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo   sviluppo economico-produttivo e turistico locale” (art. 2, co. 2, legge n. 152 del 2024).

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3. A chi si riferisce la deroga?


Siffatta deroga opera a favore ai “partecipanti alle manifestazioni stesse”[3], vale a dire quelli appena menzionati e, quindi, a tutti coloro che, a diverso titolo, intervengono in siffatte occasioni, nei termini che vedremo da qui a breve.

4. Cosa consente questa deroga?


Fermo restando quanto stabilito dall’art. 5 della legge n. 110 del 1975 nei restanti commi rimasti invariati dalla normativa qui in commento[4], questa deroga permette di “esibire, portare e usare, con munizioni a salve, le armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’associazione o all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori”[5], così come alle “medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti”[6].
Perché sia possibile derogare a quanto stabilito da questo articolo 5, potendosi esibire, portare o usare, con le modalità appena viste, siffatte armi o le loro repliche (stesso discorso vale per il porto delle altre armi appena citate), occorre quindi, prima l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, e poi che questa autorizzazione sia rilasciata all’associazione o all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori (e, di conseguenza, coloro i quali è riconosciuta codesta deroga devono essere stati previamente individuati, così come le armi che porteranno con loro) dove, per «enti di rievocazione storica», ossia gli enti che organizzano siffatti eventi, si devono intendere “le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall’uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d’epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l’utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica” (art. 2, co. 1, legge n. 152 del 2024).
Queste sono in sostanza le novità prevedute dall’art. 8 della legge n. 152 del 2024.

Note


[1] Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, Ispettorato generale di finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione tecnica di passaggio afferente il disegno di legge AS 1038 (già AC 799) – Manifestazioni di rievocazione storica e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 22 aprile 2024, in camera.it, p. 4.
[2] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 54 del 21 novembre del 2023, avente ad oggetto il disegno di legge A.C. T.U. 799 e 988 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali), in camera.it, p. 2.
[3] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 83 del 16 gennaio del 2024, avente ad oggetto il disegno di legge A.C. T.U. 799 e 988 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali), in camera.it, p. 4.
[4] Così preveduti da tale articolo nei seguenti termini: “Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. è vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da due a quattro anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l’art. 19 e il primo e secondo comma dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti”.
[5] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 143/1 del 26 gennaio del 2024, avente ad oggetto il disegno di legge A.C. T.U. 799 e 988 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali), in camera.it, p. 4.
[6] Ibidem, p. 4.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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