Sulla G.U. del 23 ottobre è pubblicato il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 che reca “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, con vigore dal 24 ottobre. Il testo, analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei, aggiorna con atto avente forza di legge l’elenco dei Paesi di origine sicuri. Per approfondire il tema dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
Per l’approfondimento consigliamo anche l’articolo “Paesi “sicuri”: il governo approva il decreto legge
Indice
1. Paesi di origine sicuri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato
In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato i seguenti:
- Albania,
- Algeria,
- Bangladesh,
- Bosnia-Erzegovina,
- Capo Verde,
- Costa d’Avorio,
- Egitto,
- Gambia,
- Georgia,
- Ghana,
- Kosovo,
- Macedonia del Nord,
- Marocco,
- Montenegro,
- Perù,
- Senegal,
- Serbia,
- Sri Lanka,
- Tunisia.
L’elenco dei Paesi di origine sicuri viene aggiornato periodicamente tramite un atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell’aggiornamento di tale elenco, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari. Per approfondire il tema dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
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2. Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sul riconoscimento dello status di rifugiato
IL decreto-legge in parola modifica in più punti il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha attuato la Direttiva 2005/85/CE, al quale reca le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. All’articolo 35-bis in tema di controversie sul riconoscimento della protezione internazionale, nei casi in cui la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi contemplate dalla norma stessa, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, col ricorso introduttivo. Il Ministero dell’interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica, e se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull’istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Inoltre, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Inoltre, avverso tale decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del Codice di rito civile. Il reclamo viene comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d’appello, sentite le parti, decide con decreto subito esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto viene comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera in tali procedimenti.
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